Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Le strutture di cui all'art. 4 debbono essere conformi ai requisiti prescritti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Le norme di cui all'art. 5, in materia di prescrizioni particolari per il commercio di taluni prodotti, si applicano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 6 e 8 devono essere attuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 4. Fino alle date previste nei commi 2 e 3, si applica il disposto di cui all'art. 22, comma 8, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248. 5. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di alimenti e bevande da leggi speciali e da regolamenti, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 277