Art. 10.
                      Disposizioni transitorie
  1. Le strutture di  cui  all'art.  4  debbono  essere  conformi  ai
requisiti  prescritti  entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente ordinanza.
  2.  Le  norme  di  cui  all'art.  5,  in  materia  di  prescrizioni
particolari  per  il commercio di taluni prodotti, si applicano entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
  3. Le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 6 e 8  devono  essere
attuate  entro  diciotto  mesi  dall'entrata in vigore della presente
ordinanza.
  4. Fino alle date previste nei commi 2 e 3, si applica il  disposto
di  cui all'art. 22, comma 8, del decreto ministeriale 4 giugno 1993,
n. 248.
  5. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di alimenti
e bevande da leggi speciali e da regolamenti, ivi comprese quelle  di
cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 277