Art. 2.
                Caratteristiche delle strutture fisse
  1. Ai soli fini della presente ordinanza, per strutture  fisse,  si
intendono  chioschi  o  box  e  comunque  banchi con superficie senza
soluzione di continuita' prefabbricati o in muratura o  in  materiali
compositi che occupano permanentemente l'area adibita a mercato;
  2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:
    a)  strutture opportunamente coibentate, ben areate, costruite in
muratura, metalli, materiali plastici  e  altri  materiali  similari,
secondo  criteri che consentano un'adeguata pulizia e disinfezione ed
un'adeguata prassi igienica, nonche' evitino l'accumulo di  sporcizia
e  la  contaminazione  degli  alimenti con sostanze e micro-organismi
estranei. Le  pareti  ed  i  pavimenti  dei  locali  dovranno  essere
rivestiti  con  materiale  impermeabile,  facilmente lavabile e senza
soluzione di continuita' in modo da consentire l'arrotondamento degli
angoli e degli spigoli di connessione delle pareti e  del  pavimento.
L'uso  di  pedane  interne  e'  consentito  se costruite in materiale
lavabile e disinfettabile;
    b) banchi di vendita rispondenti ai requisiti tecnico-costruttivi
razionali sotto il profilo igienico-sanitario in relazione ai tipi di
alimenti commerciati indicati  nelle  tabelle  merceologiche  di  cui
all'allegato  5  del  decreto  ministeriale  4 agosto 1988, n. 375, e
banchi   di   esposizione,   mostre,    utensili,    apparecchiature,
attrezzature,  destinati  a  venire  a  contatto  con  gli  alimenti,
costruiti  in   materiali   impermeabili,   facilmente   lavabili   e
disinfettabili,  conformi  alle  disposizioni  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto  1982,  n.    777,  al  decreto
legislativo  25  gennaio  1992,  n.  108,  e  ai  relativi decreti di
attuazione.
  I banchi di vendita devono essere muniti di un rialzo protettivo di
almeno 30 cm di altezza dal piano di vendita, esteso lungo i tre lati
prospicienti   gli   avventori,   escluso   che   per   i    prodotti
ortofrutticoli;
    c) adeguata protezione degli alimenti da contaminazioni esterne;
    d) contenitori di rifiuti da porre in uno apposito spazio.
  3.  Le strutture di cui al comma 1 devono poter disporre di servizi
igienici e di acqua per le operazioni di pulizia.
  4. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili -  esclusi
i  prodotti  ortofrutticoli  freschi  -  e' richiesto, fatte salve le
prescrizioni particolari di cui all'art. 5:
    a) l'allacciamento alla rete elettrica ovvero  disponibilita'  di
energia elettrica erogata da impianto autonomo;
    b)  l'allacciamento  alla  rete  idrica  o  comunque  impianto di
erogazione autonoma di acqua potabile idonea al consumo umano;
    c) appositi impianti frigoriferi di deposito - celle o armadi - e
di distribuzione, adeguati alla capacita' commerciale interessata, ed
in grado di  assicurare  le  temperature  prescritte  per  i  diversi
alimenti, nonche' il continuo mantenimento della catena del freddo;
    d)  le  strutture  di  cui  al  presente  articolo possono essere
autorizzate al commercio di carni fresche  di  ogni  specie  animale,
ittiche  comprese,  solo nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui
all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale n. 248 del 1993.
  5. Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 5.