Art. 2. Caratteristiche delle strutture fisse 1. Ai soli fini della presente ordinanza, per strutture fisse, si intendono chioschi o box e comunque banchi con superficie senza soluzione di continuita' prefabbricati o in muratura o in materiali compositi che occupano permanentemente l'area adibita a mercato; 2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti: a) strutture opportunamente coibentate, ben areate, costruite in muratura, metalli, materiali plastici e altri materiali similari, secondo criteri che consentano un'adeguata pulizia e disinfezione ed un'adeguata prassi igienica, nonche' evitino l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti con sostanze e micro-organismi estranei. Le pareti ed i pavimenti dei locali dovranno essere rivestiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e senza soluzione di continuita' in modo da consentire l'arrotondamento degli angoli e degli spigoli di connessione delle pareti e del pavimento. L'uso di pedane interne e' consentito se costruite in materiale lavabile e disinfettabile; b) banchi di vendita rispondenti ai requisiti tecnico-costruttivi razionali sotto il profilo igienico-sanitario in relazione ai tipi di alimenti commerciati indicati nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e banchi di esposizione, mostre, utensili, apparecchiature, attrezzature, destinati a venire a contatto con gli alimenti, costruiti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e ai relativi decreti di attuazione. I banchi di vendita devono essere muniti di un rialzo protettivo di almeno 30 cm di altezza dal piano di vendita, esteso lungo i tre lati prospicienti gli avventori, escluso che per i prodotti ortofrutticoli; c) adeguata protezione degli alimenti da contaminazioni esterne; d) contenitori di rifiuti da porre in uno apposito spazio. 3. Le strutture di cui al comma 1 devono poter disporre di servizi igienici e di acqua per le operazioni di pulizia. 4. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili - esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi - e' richiesto, fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 5: a) l'allacciamento alla rete elettrica ovvero disponibilita' di energia elettrica erogata da impianto autonomo; b) l'allacciamento alla rete idrica o comunque impianto di erogazione autonoma di acqua potabile idonea al consumo umano; c) appositi impianti frigoriferi di deposito - celle o armadi - e di distribuzione, adeguati alla capacita' commerciale interessata, ed in grado di assicurare le temperature prescritte per i diversi alimenti, nonche' il continuo mantenimento della catena del freddo; d) le strutture di cui al presente articolo possono essere autorizzate al commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, solo nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale n. 248 del 1993. 5. Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 5.