Art. 3.
                     Caratteristiche dei veicoli
  1. Il commercio su  aree  pubbliche  di  prodotti  alimentari  puo'
essere   esercitato   con   l'uso   di  veicoli  aventi  le  seguenti
caratteristiche:
    a) struttura tecnica adeguata, con vano interno  di  altezza  non
inferiore  ml.  2  e  con rialzo da terra (compreso il piano appoggio
pacchi) non inferiore a ml. 1,30, realizzata con materiali resistenti
ed inalterabili, con pareti e tetto opportunamente coibentati a mezzo
di idonei materiali isotermici, in grado di assolvere  alle  esigenze
igieniche  di  trasporto,  conservazione  e  protezione  dei prodotti
alimentari;
    b) parete laterale mobile munita  di  dispositivo  con  funzione,
comunque realizzata, di copertura protettiva delle parti dei banchi e
delle altre apparecchiature eventualmente rimaste totalmente esposte;
    c)  banchi  fissi a spostamento (automatico o meno) orizzontale o
inclinato, utensili, apparecchiature,  ed  impianti  -  conformi  per
requisiti  a  quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) - atti in
ogni caso alla conservazione,  protezione  e  distribuzione  igienica
degli   alimenti  e  bevande  appartenenti  al  settore  merceologico
prescelto riferito alle tabelle di cui all'allegato  5  dell'art.  12
del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
    d) adeguato impianto idraulico per l'acqua potabile da collegarsi
con l'acquedotto comunale oppure apposito serbatoio per la riserva di
acqua  potabile  con erogazione calda e fredda, di capacita' adeguata
per assolvere alle esigenze dell'igiene personale e a quelle relative
al settore merceologico prescelto.
    e) apposito serbatoio per le acque di scarico a circuito chiuso -
di capacita' adeguata alle esigenze igieniche desumibili del  settore
merceologico  attivato  - munito di dispositivo di disinfezione delle
acque medesime;
    f) settore protetto e ben separato dal settore  alimenti  per  la
collocazione  di  sacco  di  plastica  a  perdere per la raccolta dei
rifiuti solidi;
    g) impianto di erogazione autonoma di energia elettrica in  grado
di  consentire lo svolgimento delle operazioni di somministrazione ed
il funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della
catena del freddo;
    h)  i  gruppi  motocondensanti  necessari  al  funzionamento  dei
frigoriferi  o  dei banchi di esposizione devono essere alloggiati in
modo  tale  da  permettere  l'espulsione  all'esterno  dell'aria  che
attraversa i condensatori per il necessario funzionamento;
    i)  qualora  il  veicolo, interamente furgonato, sia destinato al
trasporto di alimenti deperibili da mantenere a regime di temperatura
controllata secondo la normativa vigente, quali  prodotti  surgelati,
refrigerati  o  congelati,  questo  deve  essere munito di generatore
autonomo con caratteristiche di  potenza  adeguate  al  funzionamento
delle attrezzature di conservazione regolate dalle norme A.T.P.
    l)  sono fatte salve in quanto applicabili le disposizioni di cui
all'art. 5.
  2. I veicoli immatricolati in uno Stato dell'UE o in uno dei  Paesi
contraenti  dell'accordo  sullo Spazio Economico Europeo, all'atto di
ingresso  nel  territorio  nazionale  mantengono  le  caratteristiche
previste dalla normativa vigente nei Paesi di origine ove difformi da
quelle recate dalla presente ordinanza.
  3.  I  veicoli  di  cui  al  comma  1  devono essere periodicamente
sottoposti a trattamenti di pulizia, disinfezione  e  disinfestazione
previsti in materia.
  4.  I  prodotti  alimentari  devono essere collocati nei veicoli in
modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile,  i  rischi  di
contaminazione.