Art. 3. Caratteristiche dei veicoli 1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari puo' essere esercitato con l'uso di veicoli aventi le seguenti caratteristiche: a) struttura tecnica adeguata, con vano interno di altezza non inferiore ml. 2 e con rialzo da terra (compreso il piano appoggio pacchi) non inferiore a ml. 1,30, realizzata con materiali resistenti ed inalterabili, con pareti e tetto opportunamente coibentati a mezzo di idonei materiali isotermici, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di trasporto, conservazione e protezione dei prodotti alimentari; b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva delle parti dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente rimaste totalmente esposte; c) banchi fissi a spostamento (automatico o meno) orizzontale o inclinato, utensili, apparecchiature, ed impianti - conformi per requisiti a quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) - atti in ogni caso alla conservazione, protezione e distribuzione igienica degli alimenti e bevande appartenenti al settore merceologico prescelto riferito alle tabelle di cui all'allegato 5 dell'art. 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. d) adeguato impianto idraulico per l'acqua potabile da collegarsi con l'acquedotto comunale oppure apposito serbatoio per la riserva di acqua potabile con erogazione calda e fredda, di capacita' adeguata per assolvere alle esigenze dell'igiene personale e a quelle relative al settore merceologico prescelto. e) apposito serbatoio per le acque di scarico a circuito chiuso - di capacita' adeguata alle esigenze igieniche desumibili del settore merceologico attivato - munito di dispositivo di disinfezione delle acque medesime; f) settore protetto e ben separato dal settore alimenti per la collocazione di sacco di plastica a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi; g) impianto di erogazione autonoma di energia elettrica in grado di consentire lo svolgimento delle operazioni di somministrazione ed il funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo; h) i gruppi motocondensanti necessari al funzionamento dei frigoriferi o dei banchi di esposizione devono essere alloggiati in modo tale da permettere l'espulsione all'esterno dell'aria che attraversa i condensatori per il necessario funzionamento; i) qualora il veicolo, interamente furgonato, sia destinato al trasporto di alimenti deperibili da mantenere a regime di temperatura controllata secondo la normativa vigente, quali prodotti surgelati, refrigerati o congelati, questo deve essere munito di generatore autonomo con caratteristiche di potenza adeguate al funzionamento delle attrezzature di conservazione regolate dalle norme A.T.P. l) sono fatte salve in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 5. 2. I veicoli immatricolati in uno Stato dell'UE o in uno dei Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, all'atto di ingresso nel territorio nazionale mantengono le caratteristiche previste dalla normativa vigente nei Paesi di origine ove difformi da quelle recate dalla presente ordinanza. 3. I veicoli di cui al comma 1 devono essere periodicamente sottoposti a trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione previsti in materia. 4. I prodotti alimentari devono essere collocati nei veicoli in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.