Art. 4. Caratteristiche dei banchi rimovibili 1. Ai fini della presente ordinanza, per banchi rimovibili si intendono le attrezzature facilmente smontabili, in materiali plastici, metallici e altri materiali similari opportunamente trattati; 2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti: a) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b); b) banchi di esposizione muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne; 3. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi, che comunque devono essere tenuti in idonei contenitori conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), ne' ai prodotti alimentari non deperibili conservati e comunque preparati e preconfezionati e gli altri prodotti alimentari non deperibili indicati nella tabella merceologica n. VI di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene. 4. La commercializzazione dei prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi e' consentita su tali strutture nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 e dei requisiti di cui al successivo art. 5, rispettivamente commi 3 e 4. 5. Tali strutture non possono essere destinate alla commercializzazione di carni fresche e loro preparazione. 6. Tali strutture non possono essere destinate, altresi', alla vendita di prodotti deperibili, a meno che non siano dotate di strumentazioni idonee per il mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente.