Art. 4.
                Caratteristiche dei banchi rimovibili
  1. Ai fini della  presente  ordinanza,  per  banchi  rimovibili  si
intendono   le   attrezzature  facilmente  smontabili,  in  materiali
plastici,  metallici  e  altri  materiali   similari   opportunamente
trattati;
  2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:
    a)  banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione
costruiti  in   materiale   impermeabile,   facilmente   lavabile   e
disinfettabile,  conformi  ai  requisiti  di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b);
    b) banchi di esposizione muniti di adeguati sistemi in  grado  di
proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al secondo comma non si applicano ai
prodotti ortofrutticoli freschi, che comunque devono essere tenuti in
idonei contenitori conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma  2,
lettera  b),  ne'  ai prodotti alimentari non deperibili conservati e
comunque preparati e preconfezionati e gli altri prodotti  alimentari
non  deperibili  indicati  nella  tabella  merceologica  n. VI di cui
all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375,  ferma
restando l'osservanza delle norme generali di igiene.
  4.  La  commercializzazione dei prodotti della pesca e di molluschi
bivalvi vivi e' consentita  su  tali  strutture  nel  rispetto  delle
disposizioni  di cui all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale 4
giugno 1993, n. 248 e dei requisiti di  cui  al  successivo  art.  5,
rispettivamente commi 3 e 4.
  5.    Tali    strutture   non   possono   essere   destinate   alla
commercializzazione di carni fresche e loro preparazione.
  6. Tali strutture non  possono  essere  destinate,  altresi',  alla
vendita  di  prodotti  deperibili,  a  meno  che  non siano dotate di
strumentazioni idonee per il mantenimento delle temperature  previste
dalla normativa vigente.