Art. 5.
                      Prescrizioni particolari
  1. La vendita su aree pubbliche di carni fresche,  carni  macinate,
preparazioni  di carne e prodotti a base di carne non preconfezionati
e' subordinata al rispetto  delle  norme  vigenti  e  delle  seguenti
condizioni:
   a)  autorizzazione  prescritta  dall'art.  29 del regio decreto 20
dicembre 1928, n. 3298;
    b) banchi di esposizione provvisti di comparti  separati  per  le
carni  avicunicole,  per  i  prodotti  di  salumeria e per i prodotti
pronti  a  cuocere  di  cui  all'art.  57,  comma  4,   del   decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;
    c)  divieto  di  procedere  al  disosso  delle carni nonche' alla
produzione di preparazioni di carni o  di  preparazioni  di  prodotti
della pesca;
    d)   adeguate   strutture  frigorifere  per  la  conservazione  e
distribuzione in regime di temperatura controllata.
  2. Per la vendita su aree pubbliche di prodotti  a  base  di  carne
allo stato di precotti si osservano le disposizioni di cui al decreto
ministeriale  del  4  agosto  1988,  n.  375, ed in particolare, sono
richiesti:
    a) piano di cottura, inclusa la frittura, forno  o  girarrosto  a
cappa  aspirante  o  a  dispersione automatica dei vapori e parte del
banco caldo in acciaio inox e a tenuta stagna;
    b) banco di armadi o vetrina munito di sistema scaldavivande  per
la  conservazione  del  prodotto  cotto in attesa della vendita, alla
temperatura compresa tra 60 e 65 ›C;
    c) banco di armadio o vetrina frigorifera  per  la  conservazione
dei  prodotti  da consumarsi freddi per la relativa conservazione, in
attesa della vendita alla temperatura massima di + 4 ›C.
  3. La  vendita  su  aree  pubbliche  di  prodotti  della  pesca  e'
subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
    a)  apparecchi  per  la conservazione dei prodotti della pesca in
regime di  freddo,  idonei  per  la  conservazione  anche  attraverso
l'impiego  di  ghiaccio prodotto con acqua potabile idonea al consumo
umano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
1988, n. 236;
    b)  banchi  in  materiali  impermeabili, inalterabili, facilmente
lavabili  e  disinfettabili,  costruiti  secondo   criteri   atti   a
consentire,   anche  attraverso  particolari  dispositivi,  lo  scolo
dell'acqua di fusione del ghiaccio nel sistema delle acque  reflue  e
conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);
    c)  il  controllo  della  temperatura  prevista  dalla  normativa
vigente deve essere assicurato per tutta la durata della vendita.
  4. La vendita su  aree  pubbliche  di  molluschi  bivalvi  vivi  e'
subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
    a)  banchi  di  esposizione in materiali impermeabili, facilmente
lavabili e disinfettabili, privi di soluzione di continuita',  muniti
di:
    dispositivi atti a raccogliere l'acqua intervalvare dei molluschi
eduli;
    dispositivi  che  mettano  la  merce  al riparo da ogni eventuale
insudiciamento o da contatti o manipolazione del pubblico;
    di impianto  refrigerante  che  assicuri  il  mantenimento  delle
temperature prescritte;
    b)  apposite  celle o almeno appositi comparti per il deposito di
molluschi.