Art. 5. Prescrizioni particolari 1. La vendita su aree pubbliche di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non preconfezionati e' subordinata al rispetto delle norme vigenti e delle seguenti condizioni: a) autorizzazione prescritta dall'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; b) banchi di esposizione provvisti di comparti separati per le carni avicunicole, per i prodotti di salumeria e per i prodotti pronti a cuocere di cui all'art. 57, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375; c) divieto di procedere al disosso delle carni nonche' alla produzione di preparazioni di carni o di preparazioni di prodotti della pesca; d) adeguate strutture frigorifere per la conservazione e distribuzione in regime di temperatura controllata. 2. Per la vendita su aree pubbliche di prodotti a base di carne allo stato di precotti si osservano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 1988, n. 375, ed in particolare, sono richiesti: a) piano di cottura, inclusa la frittura, forno o girarrosto a cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e parte del banco caldo in acciaio inox e a tenuta stagna; b) banco di armadi o vetrina munito di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura compresa tra 60 e 65 C; c) banco di armadio o vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi per la relativa conservazione, in attesa della vendita alla temperatura massima di + 4 C. 3. La vendita su aree pubbliche di prodotti della pesca e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) apparecchi per la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo, idonei per la conservazione anche attraverso l'impiego di ghiaccio prodotto con acqua potabile idonea al consumo umano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; b) banchi in materiali impermeabili, inalterabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti secondo criteri atti a consentire, anche attraverso particolari dispositivi, lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nel sistema delle acque reflue e conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b); c) il controllo della temperatura prevista dalla normativa vigente deve essere assicurato per tutta la durata della vendita. 4. La vendita su aree pubbliche di molluschi bivalvi vivi e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) banchi di esposizione in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, privi di soluzione di continuita', muniti di: dispositivi atti a raccogliere l'acqua intervalvare dei molluschi eduli; dispositivi che mettano la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento o da contatti o manipolazione del pubblico; di impianto refrigerante che assicuri il mantenimento delle temperature prescritte; b) apposite celle o almeno appositi comparti per il deposito di molluschi.