Art. 6.
                    Attivita' di somministrazione
  1. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ai  sensi
dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  4  giugno  1993, n. 248, e'
consentita in presenza dei seguenti requisiti:
    a) apposite cucine o laboratori per la  preparazione  dei  pasti,
rispondenti  ai  requisiti  di  cui all'ultimo comma dell'art. 28 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  26  marzo  1980,  n.  327,
autorizzati  ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, oppure
- nel caso in cui i pasti provengano  da  laboratori  o  stabilimenti
esterni  -  la  sola  attrezzatura per la loro conservazione e per le
relative operazioni di approntamento;
    b) la preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni
di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti  di  cui
non  viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi
pronti per la somministrazione, e  tutte  le  altre  lavorazioni  che
comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi
separati   con   modalita'  che  garantiscono  la  prevenzione  della
contaminazione  microbica.   I   cibi   preparati   pronti   per   la
somministrazione    devono    essere    adeguatamente   protetti   da
contaminazioni esterne  e  conservati,  ove  occorra,  in  regime  di
temperatura  controllata.  La  conservazione  dei  cibi puo' avvenire
anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione;
    c)  locali  di  consumo  ben  areati,  adeguatamente  illuminati,
sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione,
gli  arredi,  le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai
fini della somministrazione e per consentire  agevolmente  il  lavoro
del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di
ristorazione  attrezzate  secondo  criteri razionali sotto il profilo
igienico-sanitario;
    d) locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande
da   somministrare,   corrispondenti   per    ampiezza    all'entita'
dell'attivita'   commerciale   e  provvisti,  nel  caso  di  alimenti
deteriorabili, di impianto frigorifero;
    e) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di  somministrazione
costruiti   in   materiali   impermeabili,   facilmente   lavabili  e
disinfettabili.  Tali  banchi,  nel  caso  di   sostanze   alimentari
deteriorabili  devono  essere dotati di apparecchiatura frigorifera e
di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle
temperature prescritte dalla normativa vigente, anche quando  abbiano
apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della
somministrazione. In ogni caso, i banchi di esposizione devono essere
muniti  di  adeguati  sistemi  in grado di proteggere gli alimenti da
eventuali contaminazioni da parte degli avventori;
    f) adeguata erogazione di acqua potabile idonea al consumo  umano
conforme  ai  requisiti  prescritti  dal decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236.  I  medesimi  requisiti  sono
richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio;
    g) servizi igienici costituiti da:
    gabinetto  dotato  di  acqua  corrente  in quantita' sufficiente,
fornito di vaso a caduta d'acqua;
    lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione
non  azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido
o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso;
    h) idonea separazione fra i  servizi  igienici  ed  i  locali  di
somministrazione.
  I  locali  adibiti a servizi igienici sono provvisti di pavimenti e
pareti  costruiti  con  materiale  impermeabile   (le   pareti   fino
all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonche'
di sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica;
    i)   raccolta  dei  rifiuti  in  bidoni  con  sacco,  chiudibili,
sistemati in locale o settore  idoneo  o  in  un'area  opportunamente
separata per essere rimossi ed allontanati al piu' presto. Il locale,
il  settore,  l'area  debbono  essere dotati di sistemi di protezione
atti ad impedire l'accesso di insetti o altri animali nocivi.
  2. Qualora l'attivita' non sia effettuata in locali  di  consumo  o
aree di ristorazione, sono richiesti i requisiti generici di cui agli
artt.  2  e  3, nonche', per le attivita' di somministrazione di sole
bevande espresse, infusi, latte, frullati, preparati con le strutture
di banco, ed alimenti pronti per il consumo preparati  in  laboratori
esterni  e  per  le  attivita'  che  effettuano  anche  operazioni di
preparazione di alimenti compositi quali tramezzini, tartine ed altri
prodotti farciti analoghi o anche trattamenti di riscaldamento  e  di
cottura   dei   cibi,  sono  richieste  rispettivamente  le  seguenti
caratteristiche:
    a) una adeguata attrezzatura per la  pulizia  delle  stoviglie  e
degli   utensili.  Sono  necessari  a  tal  fine  idonei  sistemi  di
detersione, lavaggio e risciacquo, nei lavelli di banco o in appositi
lavelli separati, di numero  e  dimensioni  adeguati  alla  attivita'
commerciale  in  atto, oppure mediante l'impiego di lavastoviglie che
assicurino un ciclo automatico completo. Gli utensili e le  stoviglie
pulite  devono  essere  posti  in  appositi contenitori costituiti da
materiale impermeabile, facilmente disinfettabile e lavabile,  ed  al
riparo da contaminazioni esterne;
    b)  appositi  settori  o  spazi  opportunamente attrezzati per la
preparazione di alimenti compositi, di riscaldamento e di cottura dei
cibi, strutturati ed attrezzati secondo le  disposizioni  vigenti  in
materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
  3.  Per l'attivita' di somministrazione di prodotti a base di carne
allo stato di precotti di cui  all'art.  57,  comma  4,  del  decreto
ministeriale  del  5 ottobre 1981, n. 375, sono richiesti i requisiti
di cui all'art. 5, comma 2.
  4. Si prescinde dall'obbligo delle lavastoviglie a ciclo automatico
completo qualora siano utilizzate stoviglie in materiale consentito e
non piu' utilizzabile (a perdere).