Art. 6. Attivita' di somministrazione 1. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e' consentita in presenza dei seguenti requisiti: a) apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, oppure - nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni - la sola attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento; b) la preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi separati con modalita' che garantiscono la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi puo' avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione; c) locali di consumo ben areati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario; d) locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entita' dell'attivita' commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero; e) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Tali banchi, nel caso di sostanze alimentari deteriorabili devono essere dotati di apparecchiatura frigorifera e di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle temperature prescritte dalla normativa vigente, anche quando abbiano apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione. In ogni caso, i banchi di esposizione devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni da parte degli avventori; f) adeguata erogazione di acqua potabile idonea al consumo umano conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio; g) servizi igienici costituiti da: gabinetto dotato di acqua corrente in quantita' sufficiente, fornito di vaso a caduta d'acqua; lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso; h) idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione. I locali adibiti a servizi igienici sono provvisti di pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile (le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonche' di sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica; i) raccolta dei rifiuti in bidoni con sacco, chiudibili, sistemati in locale o settore idoneo o in un'area opportunamente separata per essere rimossi ed allontanati al piu' presto. Il locale, il settore, l'area debbono essere dotati di sistemi di protezione atti ad impedire l'accesso di insetti o altri animali nocivi. 2. Qualora l'attivita' non sia effettuata in locali di consumo o aree di ristorazione, sono richiesti i requisiti generici di cui agli artt. 2 e 3, nonche', per le attivita' di somministrazione di sole bevande espresse, infusi, latte, frullati, preparati con le strutture di banco, ed alimenti pronti per il consumo preparati in laboratori esterni e per le attivita' che effettuano anche operazioni di preparazione di alimenti compositi quali tramezzini, tartine ed altri prodotti farciti analoghi o anche trattamenti di riscaldamento e di cottura dei cibi, sono richieste rispettivamente le seguenti caratteristiche: a) una adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili. Sono necessari a tal fine idonei sistemi di detersione, lavaggio e risciacquo, nei lavelli di banco o in appositi lavelli separati, di numero e dimensioni adeguati alla attivita' commerciale in atto, oppure mediante l'impiego di lavastoviglie che assicurino un ciclo automatico completo. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente disinfettabile e lavabile, ed al riparo da contaminazioni esterne; b) appositi settori o spazi opportunamente attrezzati per la preparazione di alimenti compositi, di riscaldamento e di cottura dei cibi, strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti. 3. Per l'attivita' di somministrazione di prodotti a base di carne allo stato di precotti di cui all'art. 57, comma 4, del decreto ministeriale del 5 ottobre 1981, n. 375, sono richiesti i requisiti di cui all'art. 5, comma 2. 4. Si prescinde dall'obbligo delle lavastoviglie a ciclo automatico completo qualora siano utilizzate stoviglie in materiale consentito e non piu' utilizzabile (a perdere).