Art. 7. Autorizzazione e idoneita' sanitaria 1. L'esercizio di attivita' di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, e' subordinata all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. L'autorizzazione sanitaria deve indicare la specializzazione merceologica dell'attivita' esercitata. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e bevande previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonche' dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le autorita' sanitarie territorialmente competenti accertano la sussistenza dei requisiti sanitari di cui agli articoli precedenti. 3. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, artt. 37/42 con l'esclusione degli accertamenti di cui al comma 2 dell'art. 39. 4. L'autorizzazione sanitaria deve riportare gli estremi del veicolo di cui ai documenti rilasciati dalla Motorizzazione Civile a seguito del collaudo per l'omologazione del mezzo ad autonegozio nel caso in cui il commercio avvenga mediante un veicolo. 5. Nella fase autorizzativa il venditore deve indicare le modalita' con cui si provvede al condizionamento termico della merce invenduta durante i periodi di non attivita' commerciale.