Art. 7.
                Autorizzazione e idoneita' sanitaria
  1. L'esercizio  di  attivita'  di  somministrazione  e  vendita  di
alimenti  e  bevande,  e' subordinata all'autorizzazione sanitaria di
cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.  283.  L'autorizzazione
sanitaria    deve    indicare    la   specializzazione   merceologica
dell'attivita' esercitata.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  22
del  decreto  ministeriale  4  giugno 1993, n. 248, e per il rilascio
dell'autorizzazione   all'esercizio   del   commercio   di   sostanze
alimentari  e bevande previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991,
n. 112, nonche' dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962,  n.  283,  le
autorita'   sanitarie   territorialmente   competenti   accertano  la
sussistenza dei requisiti sanitari di cui agli articoli precedenti.
  3. Per il personale addetto  alla  vendita  e  somministrazione  di
alimenti  e  bevande,  si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.  327,  artt.  37/42
con l'esclusione degli accertamenti di cui al comma 2 dell'art. 39.
  4.  L'autorizzazione  sanitaria  deve  riportare  gli  estremi  del
veicolo di cui ai documenti rilasciati dalla Motorizzazione Civile  a
seguito  del collaudo per l'omologazione del mezzo ad autonegozio nel
caso in cui il commercio avvenga mediante un veicolo.
  5. Nella fase autorizzativa il venditore deve indicare le modalita'
con cui si provvede al condizionamento termico della merce  invenduta
durante i periodi di non attivita' commerciale.