Art. 9. Vigilanza e controllo 1. L'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, e' effettuata dagli organi istituzionalmente preposti; tale attivita' e' svolta anche dal personale del Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero della sanita'. 2. Gli atti amministrativi compilati dal personale di cui al secondo comma, vengono inoltrati all'autorita' sanitaria competente per territorio, in conformita' alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.