Art. 9.
                        Vigilanza e controllo
  1. L'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme
di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'   effettuata   dagli   organi
istituzionalmente  preposti;  tale  attivita'  e'  svolta  anche  dal
personale  del  Comando  carabinieri  antisofisticazioni  e  sanita',
funzionalmente dipendente dal Ministero della sanita'.
  2.  Gli  atti  amministrativi  compilati  dal  personale  di cui al
secondo comma, vengono inoltrati all'autorita'  sanitaria  competente
per territorio, in conformita' alle procedure previste dalla legge 30
aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.