(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               STATUTO
                              TITOLO I
        Costituzione - Sede - Scopi - Attivita' - Patrimonio
                               Art. 1.
   L'Ente  Banca  nazionale  delle  comunicazioni  e'  un  ente   con
personalita'  giuridica  pubblica,  con  piena  capacita'  di diritto
pubblico e privato, con sede legale in Roma.
   L'Ente  ha  natura  non  bancaria  e  residua   dal   conferimento
dell'azienda  bancaria  e dell'azienda assicurativa, rispettivamente,
alla  Banca  nazionale  delle  comunicazioni   S.p.a.   alla   B.N.C.
assicurazioni  S.p.a., attuato a norma della legge 30 luglio 1990, n.
218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356  ed  approvato
con  decreto  ministeriale  del Ministro del tesoro in data 28 maggio
1992.
                               Art. 2.
   L'Ente ha lo scopo di perseguire fini di interesse pubblico e/o di
utilita' sociale:
     a) dedicandosi in prevalenza  al  sostegno  degli  studi,  della
ricerca   e   dell'istruzione  nel  settore  dei  trasporti  e  delle
comunicazioni, direttamente  o  finanziando  iniziative  di  terzi  o
tramite societa' partecipate;
     b)  partecipando  al finanziamento della ricerca scientifica nel
settore sanitario, nonche' al finanziamento  di  attivita'  culturali
con particolare riguardo al recupero di beni artistici;
     c)  promuovendo  ed  attuando iniziative di carattere sociale in
favore di dipendenti del Ministero dei trasporti e della  navigazione
e  degli  enti  e  societa'  da esso vigilate, tendenti a migliorarne
moralmente ed economicamente le condizioni.
   L'Ente puo' inoltre compiere, ove occorra con le autorizzazioni di
legge, tutte le operazioni finanziarie,  commerciali,  immobiliari  e
mobiliari  necessarie  e opportune per il conseguimento delle proprie
finalita', nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
                               Art. 3.
   Oltre  alle  attivita'  di  cui  all'articolo  precedente,  l'Ente
amministra le proprie partecipazioni.
   All'Ente  e' precluso l'esercizio diretto dell'attivita' bancaria,
nonche' l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni di controllo
al capitale di imprese bancarie o  finanziarie.  Esso  puo'  tuttavia
acquisire   e   cedere,   nel  quadro  della  diversificazione  degli
investimenti prevista dalle vigenti disposizioni,  partecipazioni  in
imprese   diverse   da   quelle  bancarie  e  finanziarie,  anche  di
maggioranza, purche' strumentali al conseguimento degli scopi di  cui
al presente statuto.
   Le  operazioni  di  acquisto  o  di cessione di azioni di societa'
bancarie dovranno aver luogo  nel  rispetto  degli  articoli  13  del
decreto   legislativo   20   novembre  1990,  n.  356,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
                               Art. 4.
   ll  patrimonio  dell'Ente   e'   costituito   inizialmente   dalla
partecipazione  nella  societa'  conferitaria,  nonche' dai cespiti e
dalle attivita' non conferite.
   Esso, di norma, si incrementa per effetto di:
    accantonamenti a riserva di qualunque specie;
    liberalita'   a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed  esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
    L'Ente accantona una quota pari  al  10%  dei  proventi  e  delle
rendite  derivanti  dalla  gestione  del  proprio  patrimonio  in una
apposita  riserva   (il   cui   ammontare   puo'   essere   investito
esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato).
   Una  quota  pari  ad  un quindicesimo dei proventi, al netto delle
spese di funzionamento, e' destinata agli  scopi  previsti  dall'art.
15,  comma  1,  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e relative
disposizioni attuative.
                               Art. 5.
   L'Ente puo' contrarre  debiti  con  le  societa'  in  cui  detiene
partecipazioni  o  ricevere  garanzie  dalle  stesse per un ammontare
massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio.
   L'Ente  non  puo'  contrarre  debiti  ne'  ricevere  garanzie  ne'
prestarne  per  un  importo  complessivo superiore al 20% del proprio
patrimonio.
                              TITOLO II
                     Organi dell'amministrazione
                               Art. 6.
   Sono organi dell'amministrazione dell'Ente:
     a) il consiglio di amministrazione;
     b) il presidente del consiglio di amministrazione;
     c) il segretario generale.
              Capitolo I - Consiglio di amministrazione
                               Art. 7.
   L'Ente e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto
dal presidente e da sette consiglieri, dei quali:
    uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
    uno designato dal Ministero del tesoro;
    uno  designato  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale;
    quattro  scelti  dal  Ministero dei trasporti e della navigazione
fra il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.,  su  segnalazione
delle  organizzazioni  sindacali  a carattere nazionale del personale
medesimo.
   Il presidente e  i  consiglieri  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro del tesoro.
   Il  presidente  e  i  consiglieri  durano  in  carica quattro anni
decorrenti dalla data del decreto di nomina.
   Essi rimangono nell'ufficio sino alla  approvazione  del  bilancio
relativo  all'esercizio  finanziario  nel  quale scade il termine del
rispettivo mandato ed occorrendo sino a che entrano in carica i  loro
successori.
   Il  consiglio  di  amministrazione elegge nel proprio seno un vice
presidente.
                               Art. 8.
   Cessano  di  diritto  dalla  carica  i  consiglieri   che,   senza
giustificato  motivo, manchino tre volte di seguito alle adunanze del
consiglio  di  amministrazione.  Di  cio'  il  presidente  dell'Ente,
informando  anche  il  Ministro  del  tesoro,  da'  comunicazione  al
Ministero  che  aveva  effettuato  la  designazione  del  consigliere
decaduto, con l'invito a promuovere la sua sostituzione,  secondo  le
modalita' previste dall'articolo precedente.
   Quando  avvenga che un componente il consiglio di amministrazione,
per qualsiasi motivo, cessi dalla  carica  prima  dello  scadere  del
quadriennio,  la  sua  sostituzione  avra' luogo entro tre mesi dalla
cessazione. Il  nuovo  membro  sara'  nominato  su  designazione  del
Ministro  che  aveva designato l'uscente e restera' nella carica fino
al termine del quadriennio in corso.
                               Art. 9.
   ll consiglio di amministrazione e'  convocato  ogni  qualvolta  il
presidente  lo  ritenga  opportuno  e,  ordinariamente, quattro volte
all'anno. E' convocato, altresi', quando  lo  richiedano  almeno  tre
consiglieri  e  due sindaci effettivi o il segretario generale per la
trattazione di argomenti di particolare urgenza.
   L'avviso  di  convocazione,  con  l'ordine  del   giorno   recante
l'indicazione   delle   materie   da   trattare,  deve  pervenire  ai
consiglieri e ai sindaci effettivi  almeno  cinque  giorni  prima  di
quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza.
   Della  convocazione  del  consiglio di amministrazione deve essere
data comunicazione, nella stessa forma ed entro gli  stessi  termini,
al Ministero del tesoro, cui e' demandata la vigilanza sull'Ente.
                              Art. 10.
   Per  la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e'
necessario l'intervento di almeno cinque consiglieri, compreso  colui
che presiede, salvo il disposto dell'art. 17, secondo comma.
   Il consiglio delibera a maggioranza dei voti.
   Le votazioni sono palesi o segrete.
   Nelle  votazioni palesi, a parita' di voti, prevale il voto di chi
presiede.
   La votazione segreta si dovra'  adottare  quando  sia  chiesta  da
almeno due consiglieri o da chi presiede la seduta.
   I  componenti  del  consiglio  si  amministrazione  non hanno voto
deliberativo su affari nei quali siano  personalmente  interessati  o
che  riguardino enti di cui siano amministratori, escluse le societa'
partecipate.
                              Art. 11.
   Le funzioni di segretario del consiglio  di  amministrazione  sono
affidate al segretario generale.
   Nelle  adunanze  che il consiglio delibera di tenere riservate, le
funzioni di segretario sono affidate al  piu'  giovane  di  eta'  dei
consiglieri presenti.
   Il segretario redige il verbale per ciascuna riunione. Il verbale,
firmato  dal  presidente e dal segretario e debitamente approvato dal
consiglio, e' trascritto in apposito libro e trasmesso,  entro  venti
giorni dall'approvazione del verbale, al Ministero del tesoro.
                              Art. 12.
   Il  consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria
e  la  straordinaria  amministrazione  dell'Ente  e   puo'   delegare
determinati poteri agli altri organi dell'Ente medesimo.
   In particolare, il consiglio:
     a)  compie ogni atto finalizzato al perseguimento degli scopi di
cui agli articoli 2 e 3;
     b) nomina nel proprio seno il vice presidente;
     c) nomina il segretario generale,  ne  stabilisce  i  limiti  di
competenza e ne determina il trattamento economico e di quiescenza;
     d)  delibera  l'assunzione  in  servizio,  la  promozione  e  la
risoluzione del rapporto di lavoro del personale di qualsiasi grado e
qualifica;
     e) predispone e approva il regolamento sullo stato giuridico  ed
economico  del  personale, con le tabelle degli stipendi ed assegni e
le eventuali modificazioni;
     f) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ente
e ne dispone l'invio al Ministero del tesoro a norma e per i fini  di
cui all'art. 21;
     g) delibera l'acquisto, la permuta e la vendita di immobili;
     h)  delibera  l'assunzione  di partecipazioni in enti ed imprese
nei casi previsti dal presente statuto;
     i) delibera la nomina dei rappresentanti nelle  assemblee  delle
societa' partecipate, con le relative istruzioni;
     l) nomina tra i propri componenti una commissione consultiva per
l'esame delle istanze di cui all'art. 2;
      m) promuove le eventuali modifiche statutarie;
     n)  adempie  ogni  altro compito non espressamente riservato dal
presente statuto o dalla legge alla competenza di altri organi.
                              Art. 13.
   Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri e' assegnato un
compenso annuo nella  misura  che  viene  fissata  dal  Ministro  del
tesoro.
   Ad  essi  e'  corrisposta  una  medaglia  di presenza nella misura
fissata dal Ministro del tesoro, per ogni  loro  partecipazione  alle
sedute  del  consiglio  o  della  commissione  di cui alla lettera l)
dell'articolo precedente. Non puo' essere  corrisposta  piu'  di  una
medaglia  di  presenza  al  giorno,  qualsiasi  sia  il  numero delle
riunioni a cui si partecipa.
                              Art. 14.
   I singoli membri del consiglio di  amministrazione  dell'Ente  non
possono  rivestire  cariche  sociali  in  piu'  di  due  consigli  di
amministrazione di societa' partecipate dall'Ente stesso.
   Ciascuno  di  essi  e'  tenuto  a  riversare  all'Ente   l'importo
eccedente  il  doppio  del compenso piu' alto previsto per le cariche
ricoperte nell'ambito del gruppo.
      Capitolo II - Presidente del consiglio di amministrazione
                              Art. 15.
   Il presidente del consiglio di amministrazione:
     a) ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi;
     b) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;
     c) autorizza, sentito il segretario generale, e  nei  limiti  di
valore  fissati  dal  consiglio  di amministrazione, qualsiasi azione
giudiziaria e amministrativa in ogni competente sede ed in  qualunque
grado  di  giurisdizione,  con  facolta' di abbandonarla, di recedere
dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o  rinunzie
dalle  altre  parti in causa, con obbligo di riferire sulle decisioni
assunte;
     d) esercita ogni altra facolta' che  gli  venisse  delegata  dal
consiglio di amministrazione;
     e)  assume,  nei  casi  di  necessita'  ed urgenza, decisioni di
competenza del consiglio di  amministrazione  e/o  della  commissione
consiliare, riferendone al consiglio nella riunione successiva.
                              Art. 16.
   In   caso  di  assenza  o  impedimento  del  presidente,  il  vice
presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.
   Di fronte ai terzi la  firma  di  chi  sostituisce  il  presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
                 Capitolo III - Segretario generale
                              Art. 17.
   Il    segretario   generale   e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione,  che  ne  determina  il  trattamento  normativo   ed
economico.
   Per la nomina del segretario generale e cosi' per la sospensione e
la revoca, sono necessarie la presenza di almeno sei consiglieri e il
voto  favorevole  della  maggioranza  dei  componenti il consiglio di
amministrazione.
                              Art. 18.
   Il segretario generale e' responsabile di fronte al  consiglio  di
amministrazione del regolare funsionamento dell'Ente.
   Il segretario generale:
     a)  partecipa con voto consultivo alle riunione del consiglio di
amministrazione, al quale propone i  provvedimenti  di  competenza  e
sottopone  gli  argomenti  su  cui  ritenga  opportuno  che  l'organo
amministrativo si pronunci;
     b)  da'  esecuzione  alle   deliberazioni   del   consiglio   di
amministrazione;
     c)  da'  attuazione  alle  operazioni di investimento e provvede
alle spese ed alle erogazioni nei limiti previsti  dal  consiglio  di
amministrazione;
     d)  adotta  nei  confronti  del  personale  i  provvedimenti che
l'apposito regolamento riserva alla sua competenza;
     e) autorizza, in caso di impedimento del presidente e  del  vice
presidente  o di particolare urgenza, azioni giudiziarie di interesse
dell'Ente e nomina avvocati e procuratori, riferendone  al  consiglio
di amministrazione;
     f) esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di
amministrazione  e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria
amministrazione  non  esplicitamente  riservati  agli  altri   organi
dell'Ente.
                             TITOLO III
                        Collegio dei sindaci
                              Art. 19.
   L'ordinaria sorveglianza sulla gestione dell'Ente e' esercitata da
un collegio dei sindaci composto da tre effettivi e due supplenti dei
quali:
    un sindaco effettivo ed uno supplente designato dal Ministero dei
trasporti e della navigazione;
    un  sindaco  effettivo e uno supplente designato dal Ministro del
tesoro;
    un sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale.
   Essi sono nominati con decreto del Ministro del tesoro.
   La  presidenza  del  collegio e' assunta dal sindaco designato dal
Ministro del tesoro.
   Sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano  in  carica
quattro  anni  decorrenti  dalla  data  del  decreto  di nomina. Essi
rimangono nell'ufficio sino all'approvazione  del  bilancio  relativo
all'esercizio  finanziario  nel quale scade il termine del rispettivo
mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica  i  successori.  I
sindaci  esplicano  il  loro mandato in conformita' alle disposizioni
del codice civile.
   I sindaci effettivi  assistono  alle  adunanze  del  consiglio  di
amministrazione.
   Ai sindaci e' assegnato un compenso annuo nella misura fissata dal
Ministro del tesoro.
   Per   ogni  loro  partecipazione  alle  sedute  del  consiglio  di
amministrazione e' corrisposta ai sindaci effettivi una  medaglia  di
presenza nella misura di cui all'art. 13, secondo comma.
                              TITOLO IV
                         Esercizio e bilanci
                              Art. 20.
    L'esercizio  si  apre  il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
   Il bilancio preventivo e il bilancio  consuntivo  sono  deliberati
dal  consiglio  di  ammministrazione, sentito il segretario generale,
rispettivamente almeno tre mesi prima dell'inizio  dell'esercizio  ed
entro  sei  mesi  dalla  fine  dell'esercizio, e subito presentati al
collegio sindacale per le necessarie valutazioni.
   Essi sono redatti in modo da fornire una  chiara  rappresentazione
del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'Ente.
   La  relazione  che  accompagna  il bilancio consuntivo illustra la
politica degli accantonamenti e degli investimenti,  con  particolare
riguardo  al mantenimento della sostanziale integrita' del patrimonio
dell'Ente e da' atto del rispetto della previsione di cui all'art. 4,
terzo comma.
   Il  bilancio  preventivo  e  quello  consuntivo,  deliberato   dal
consiglio   di   amministrazione,  corredati  delle  valutazioni  del
collegio sindacale, devono  essere  inviati  entro  venti  giorni  al
Ministro del tesoro; si intendono approvati trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione.
                        Vigilanza governativa
                              Art. 21.
   L'Ente  e'  sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, il
quale puo' disporre ispezioni.
   L'Ente trasmette al Ministro del tesoro ed alla Banca d'Italia  le
informazioni anche periodiche, che vengono richieste.
                            Scioglimento
                              Art. 22.
   La  liquidazione dell'Ente viene disposta con decreto del Ministro
del tesoro:
     a) quando lo scopo e' stato raggiunto  ovvero  l'Ente  si  trova
nella impossiblita' di conseguirlo;
     b)   quando  si  siano  verificate  perdite  del  patrimonio  di
eccezionale gravita';
     c) quando risultino gravi e ripetute violazioni  della  legge  o
dello statuto.
   La  procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I,
titolo II, capo II, del codice  civile  e  relative  disposizioni  di
attuazione,  salvo  diversa  disposizione  del Ministero del tesoro a
norma dell'art. 15, ultimo comma, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni.
   L'attivo  netto  eventualmente  risultante   sara'   devoluto   ad
istituzioni,  in  quanto  esistenti, che esercitino la loro attivita'
assistenziale a favore dei dipendenti del Ministero dei  trasporti  e
della  navigazione o di enti da quest'ultimo vigilati, in conformita'
a quanto in proposito sara' disposto dal Ministero  dei  trasporti  e
della  navigazione.  In difetto di tali istituzioni, l'attivo residuo
sara' devoluto al Ministero del tesoro.
   Norma   transitoria:   la   composizione    del    consiglio    di
amministrazione,  prevista  dall'art.  7,  entrera'  in  vigore  dopo
l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1995.