ALLEGATO STATUTO TITOLO I Costituzione - Sede - Scopi - Attivita' - Patrimonio Art. 1. L'Ente Banca nazionale delle comunicazioni e' un ente con personalita' giuridica pubblica, con piena capacita' di diritto pubblico e privato, con sede legale in Roma. L'Ente ha natura non bancaria e residua dal conferimento dell'azienda bancaria e dell'azienda assicurativa, rispettivamente, alla Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. alla B.N.C. assicurazioni S.p.a., attuato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ed approvato con decreto ministeriale del Ministro del tesoro in data 28 maggio 1992. Art. 2. L'Ente ha lo scopo di perseguire fini di interesse pubblico e/o di utilita' sociale: a) dedicandosi in prevalenza al sostegno degli studi, della ricerca e dell'istruzione nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, direttamente o finanziando iniziative di terzi o tramite societa' partecipate; b) partecipando al finanziamento della ricerca scientifica nel settore sanitario, nonche' al finanziamento di attivita' culturali con particolare riguardo al recupero di beni artistici; c) promuovendo ed attuando iniziative di carattere sociale in favore di dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli enti e societa' da esso vigilate, tendenti a migliorarne moralmente ed economicamente le condizioni. L'Ente puo' inoltre compiere, ove occorra con le autorizzazioni di legge, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per il conseguimento delle proprie finalita', nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto. Art. 3. Oltre alle attivita' di cui all'articolo precedente, l'Ente amministra le proprie partecipazioni. All'Ente e' precluso l'esercizio diretto dell'attivita' bancaria, nonche' l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni di controllo al capitale di imprese bancarie o finanziarie. Esso puo' tuttavia acquisire e cedere, nel quadro della diversificazione degli investimenti prevista dalle vigenti disposizioni, partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, anche di maggioranza, purche' strumentali al conseguimento degli scopi di cui al presente statuto. Le operazioni di acquisto o di cessione di azioni di societa' bancarie dovranno aver luogo nel rispetto degli articoli 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 4. ll patrimonio dell'Ente e' costituito inizialmente dalla partecipazione nella societa' conferitaria, nonche' dai cespiti e dalle attivita' non conferite. Esso, di norma, si incrementa per effetto di: accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non destinati ad erogazione. L'Ente accantona una quota pari al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio in una apposita riserva (il cui ammontare puo' essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato). Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento, e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative. Art. 5. L'Ente puo' contrarre debiti con le societa' in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio. L'Ente non puo' contrarre debiti ne' ricevere garanzie ne' prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio. TITOLO II Organi dell'amministrazione Art. 6. Sono organi dell'amministrazione dell'Ente: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente del consiglio di amministrazione; c) il segretario generale. Capitolo I - Consiglio di amministrazione Art. 7. L'Ente e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sette consiglieri, dei quali: uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione; uno designato dal Ministero del tesoro; uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quattro scelti dal Ministero dei trasporti e della navigazione fra il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo. Il presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. Il presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo sino a che entrano in carica i loro successori. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vice presidente. Art. 8. Cessano di diritto dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, manchino tre volte di seguito alle adunanze del consiglio di amministrazione. Di cio' il presidente dell'Ente, informando anche il Ministro del tesoro, da' comunicazione al Ministero che aveva effettuato la designazione del consigliere decaduto, con l'invito a promuovere la sua sostituzione, secondo le modalita' previste dall'articolo precedente. Quando avvenga che un componente il consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima dello scadere del quadriennio, la sua sostituzione avra' luogo entro tre mesi dalla cessazione. Il nuovo membro sara' nominato su designazione del Ministro che aveva designato l'uscente e restera' nella carica fino al termine del quadriennio in corso. Art. 9. ll consiglio di amministrazione e' convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, ordinariamente, quattro volte all'anno. E' convocato, altresi', quando lo richiedano almeno tre consiglieri e due sindaci effettivi o il segretario generale per la trattazione di argomenti di particolare urgenza. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno recante l'indicazione delle materie da trattare, deve pervenire ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza. Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione, nella stessa forma ed entro gli stessi termini, al Ministero del tesoro, cui e' demandata la vigilanza sull'Ente. Art. 10. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessario l'intervento di almeno cinque consiglieri, compreso colui che presiede, salvo il disposto dell'art. 17, secondo comma. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti. Le votazioni sono palesi o segrete. Nelle votazioni palesi, a parita' di voti, prevale il voto di chi presiede. La votazione segreta si dovra' adottare quando sia chiesta da almeno due consiglieri o da chi presiede la seduta. I componenti del consiglio si amministrazione non hanno voto deliberativo su affari nei quali siano personalmente interessati o che riguardino enti di cui siano amministratori, escluse le societa' partecipate. Art. 11. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono affidate al segretario generale. Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al piu' giovane di eta' dei consiglieri presenti. Il segretario redige il verbale per ciascuna riunione. Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario e debitamente approvato dal consiglio, e' trascritto in apposito libro e trasmesso, entro venti giorni dall'approvazione del verbale, al Ministero del tesoro. Art. 12. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente e puo' delegare determinati poteri agli altri organi dell'Ente medesimo. In particolare, il consiglio: a) compie ogni atto finalizzato al perseguimento degli scopi di cui agli articoli 2 e 3; b) nomina nel proprio seno il vice presidente; c) nomina il segretario generale, ne stabilisce i limiti di competenza e ne determina il trattamento economico e di quiescenza; d) delibera l'assunzione in servizio, la promozione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di qualsiasi grado e qualifica; e) predispone e approva il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale, con le tabelle degli stipendi ed assegni e le eventuali modificazioni; f) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ente e ne dispone l'invio al Ministero del tesoro a norma e per i fini di cui all'art. 21; g) delibera l'acquisto, la permuta e la vendita di immobili; h) delibera l'assunzione di partecipazioni in enti ed imprese nei casi previsti dal presente statuto; i) delibera la nomina dei rappresentanti nelle assemblee delle societa' partecipate, con le relative istruzioni; l) nomina tra i propri componenti una commissione consultiva per l'esame delle istanze di cui all'art. 2; m) promuove le eventuali modifiche statutarie; n) adempie ogni altro compito non espressamente riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza di altri organi. Art. 13. Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri e' assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro del tesoro. Ad essi e' corrisposta una medaglia di presenza nella misura fissata dal Ministro del tesoro, per ogni loro partecipazione alle sedute del consiglio o della commissione di cui alla lettera l) dell'articolo precedente. Non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza al giorno, qualsiasi sia il numero delle riunioni a cui si partecipa. Art. 14. I singoli membri del consiglio di amministrazione dell'Ente non possono rivestire cariche sociali in piu' di due consigli di amministrazione di societa' partecipate dall'Ente stesso. Ciascuno di essi e' tenuto a riversare all'Ente l'importo eccedente il doppio del compenso piu' alto previsto per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo. Capitolo II - Presidente del consiglio di amministrazione Art. 15. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi; b) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione; c) autorizza, sentito il segretario generale, e nei limiti di valore fissati dal consiglio di amministrazione, qualsiasi azione giudiziaria e amministrativa in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione, con facolta' di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con obbligo di riferire sulle decisioni assunte; d) esercita ogni altra facolta' che gli venisse delegata dal consiglio di amministrazione; e) assume, nei casi di necessita' ed urgenza, decisioni di competenza del consiglio di amministrazione e/o della commissione consiliare, riferendone al consiglio nella riunione successiva. Art. 16. In caso di assenza o impedimento del presidente, il vice presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Capitolo III - Segretario generale Art. 17. Il segretario generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, che ne determina il trattamento normativo ed economico. Per la nomina del segretario generale e cosi' per la sospensione e la revoca, sono necessarie la presenza di almeno sei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione. Art. 18. Il segretario generale e' responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funsionamento dell'Ente. Il segretario generale: a) partecipa con voto consultivo alle riunione del consiglio di amministrazione, al quale propone i provvedimenti di competenza e sottopone gli argomenti su cui ritenga opportuno che l'organo amministrativo si pronunci; b) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) da' attuazione alle operazioni di investimento e provvede alle spese ed alle erogazioni nei limiti previsti dal consiglio di amministrazione; d) adotta nei confronti del personale i provvedimenti che l'apposito regolamento riserva alla sua competenza; e) autorizza, in caso di impedimento del presidente e del vice presidente o di particolare urgenza, azioni giudiziarie di interesse dell'Ente e nomina avvocati e procuratori, riferendone al consiglio di amministrazione; f) esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione non esplicitamente riservati agli altri organi dell'Ente. TITOLO III Collegio dei sindaci Art. 19. L'ordinaria sorveglianza sulla gestione dell'Ente e' esercitata da un collegio dei sindaci composto da tre effettivi e due supplenti dei quali: un sindaco effettivo ed uno supplente designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione; un sindaco effettivo e uno supplente designato dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Essi sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. La presidenza del collegio e' assunta dal sindaco designato dal Ministro del tesoro. Sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i successori. I sindaci esplicano il loro mandato in conformita' alle disposizioni del codice civile. I sindaci effettivi assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione. Ai sindaci e' assegnato un compenso annuo nella misura fissata dal Ministro del tesoro. Per ogni loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e' corrisposta ai sindaci effettivi una medaglia di presenza nella misura di cui all'art. 13, secondo comma. TITOLO IV Esercizio e bilanci Art. 20. L'esercizio si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono deliberati dal consiglio di ammministrazione, sentito il segretario generale, rispettivamente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, e subito presentati al collegio sindacale per le necessarie valutazioni. Essi sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'Ente. La relazione che accompagna il bilancio consuntivo illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' del patrimonio dell'Ente e da' atto del rispetto della previsione di cui all'art. 4, terzo comma. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberato dal consiglio di amministrazione, corredati delle valutazioni del collegio sindacale, devono essere inviati entro venti giorni al Ministro del tesoro; si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. Vigilanza governativa Art. 21. L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, il quale puo' disporre ispezioni. L'Ente trasmette al Ministro del tesoro ed alla Banca d'Italia le informazioni anche periodiche, che vengono richieste. Scioglimento Art. 22. La liquidazione dell'Ente viene disposta con decreto del Ministro del tesoro: a) quando lo scopo e' stato raggiunto ovvero l'Ente si trova nella impossiblita' di conseguirlo; b) quando si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo diversa disposizione del Ministero del tesoro a norma dell'art. 15, ultimo comma, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni. L'attivo netto eventualmente risultante sara' devoluto ad istituzioni, in quanto esistenti, che esercitino la loro attivita' assistenziale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione o di enti da quest'ultimo vigilati, in conformita' a quanto in proposito sara' disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione. In difetto di tali istituzioni, l'attivo residuo sara' devoluto al Ministero del tesoro. Norma transitoria: la composizione del consiglio di amministrazione, prevista dall'art. 7, entrera' in vigore dopo l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1995.