IL COMITATO TECNICO
                     DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3,
                 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35
  Visto  il  decreto-legge  24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,   n.   22,   recante
"Interventi  urgenti  a  favore  delle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994";
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante "Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'  produttive
nelle  zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
  Visto l'art. 8, comma 3, della sopracitata legge 16 febbraio  1995,
n.  35,  con  il quale e' stato istituito un Comitato tecnico, con il
compito di provvedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma
1 del medesimo articolo, per  un  importo  complessivo  di  lire  650
miliardi  in  mutui  decennali,  per  consentire  il ripristino delle
strutture  danneggiate  -  ubicate  nei   territori   delle   regioni
individuate  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 novembre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11
novembre  1994  -  di  proprieta'  di  enti  pubblici economici e non
economici, di societa'  a  capitale  pubblico  o  misto,  nonche'  di
imprese   autoproduttrici   di  energia  elettrica  o  concessionarie
autostradali;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23  maggio  1995
registrato  alla  Corte  dei  conti in data 27 giugno 1995, foglio n.
194, registro n. 2 Interno, con il quale, ai sensi del predetto comma
3 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, e' stato costituito,  con  sede
presso  il  Ministero  dell'interno,  il  predetto  Comitato tecnico,
composto  dal  rappresentante  del  Ministero  dell'interno   e   dai
rappresentanti delle amministrazioni statali vigilanti interessate e,
cioe',  del  Ministero dei beni culturali, dell'industria, dei lavori
pubblici, delle poste e  delle  telecomunicazioni,  dei  trasporti  e
della  navigazione,  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica e, per  la  definizione  delle  procedure  connesse  alla
erogazione  dei  predetti mutui, dai rappresentanti del Ministero del
tesoro, della Cassa depositi e prestiti e della Banca d'Italia;
  Visti i piani di rilevazione dei danni  presentati,  ai  sensi  del
comma  2  dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, nei trenta
giorni successivi alla data di entrata in vigore della predetta legge
n. 35/1995, dai soggetti di cui al comma  1  del  menzionato  art.  8
della  legge n. 35/1995 e verificati dalle rispettive amministrazioni
statali  vigilanti  e  ritenuto  che  per  beni  strutturali  debbono
intendersi esclusivamente i beni immobili, le infrastrutture, le loro
pertinenze e gli impianti fissi asserviti agli stessi;
  Considerato  che,  nel  corso  delle  riunioni  tenute dal Comitato
tecnico e dai gruppi di lavoro, sono state individuate le procedure e
i criteri per la ripartizione  delle  suddette  risorse,  nonche'  le
modalita'  per  la  erogazione  dei mutui, di cui al predetto comma 1
dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35;
  Considerato che i rappresentanti dell'Autorita'  di  bacino  e  del
Magistrato  del Po, in occasione delle predette riunioni, hanno preso
visione  dei  suddetti  piani  di  rilevazione  e   dei   conseguenti
interventi  di  ripristino, anche ai fini della compatibilita' con il
piano stralcio previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 22/1995;
  Considerato che l'importo complessivo di lire  650  miliardi  copre
tutte  le  richieste  validamente  pervenute nei termini previsti dal
suddetto art. 8 e assentite dalle amministrazioni statali  vigilanti,
e  che,  per  alcune  di  esse,  le  predette amministrazioni debbono
completare le verifiche di cui al citato art. 8;
  Attesi  i  motivi  di  particolare  urgenza,  ritenuto   di   dover
provvedere  alla ripartizione di una prima quota dell'importo di lire
650 miliardi, in mutui decennali, tra i soggetti che,  ai  sensi  del
predetto  comma  2  dell'art.  8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35,
hanno presentato i piani di rilevazione, per gli importi indicati nel
prospetto allegato alla presente deliberazione,  di  cui  costituisce
parte integrante;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  8,  comma  1, della legge 16
febbraio 1995, n. 35, e' ripartita, come da prospetto che  si  unisce
quale  parte integrante della presente deliberazione, l'importo di L.
620.035.837.000,  per  consentire  il  ripristino   delle   strutture
danneggiate  di  proprieta'  dei  soggetti  individuati  nel medesimo
prospetto.