IL COMITATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35 Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 8, comma 3, della sopracitata legge 16 febbraio 1995, n. 35, con il quale e' stato istituito un Comitato tecnico, con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, per un importo complessivo di lire 650 miliardi in mutui decennali, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate - ubicate nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1994 - di proprieta' di enti pubblici economici e non economici, di societa' a capitale pubblico o misto, nonche' di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 maggio 1995 registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 1995, foglio n. 194, registro n. 2 Interno, con il quale, ai sensi del predetto comma 3 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, e' stato costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, il predetto Comitato tecnico, composto dal rappresentante del Ministero dell'interno e dai rappresentanti delle amministrazioni statali vigilanti interessate e, cioe', del Ministero dei beni culturali, dell'industria, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della navigazione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e, per la definizione delle procedure connesse alla erogazione dei predetti mutui, dai rappresentanti del Ministero del tesoro, della Cassa depositi e prestiti e della Banca d'Italia; Visti i piani di rilevazione dei danni presentati, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 35/1995, dai soggetti di cui al comma 1 del menzionato art. 8 della legge n. 35/1995 e verificati dalle rispettive amministrazioni statali vigilanti e ritenuto che per beni strutturali debbono intendersi esclusivamente i beni immobili, le infrastrutture, le loro pertinenze e gli impianti fissi asserviti agli stessi; Considerato che, nel corso delle riunioni tenute dal Comitato tecnico e dai gruppi di lavoro, sono state individuate le procedure e i criteri per la ripartizione delle suddette risorse, nonche' le modalita' per la erogazione dei mutui, di cui al predetto comma 1 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35; Considerato che i rappresentanti dell'Autorita' di bacino e del Magistrato del Po, in occasione delle predette riunioni, hanno preso visione dei suddetti piani di rilevazione e dei conseguenti interventi di ripristino, anche ai fini della compatibilita' con il piano stralcio previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 22/1995; Considerato che l'importo complessivo di lire 650 miliardi copre tutte le richieste validamente pervenute nei termini previsti dal suddetto art. 8 e assentite dalle amministrazioni statali vigilanti, e che, per alcune di esse, le predette amministrazioni debbono completare le verifiche di cui al citato art. 8; Attesi i motivi di particolare urgenza, ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di una prima quota dell'importo di lire 650 miliardi, in mutui decennali, tra i soggetti che, ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, hanno presentato i piani di rilevazione, per gli importi indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante; Delibera: Art. 1. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 1, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' ripartita, come da prospetto che si unisce quale parte integrante della presente deliberazione, l'importo di L. 620.035.837.000, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate di proprieta' dei soggetti individuati nel medesimo prospetto.