Art. 2. Per gli interventi di cui all'art. 1 del presente provvedimento i soggetti interessati, aventi diritto, hanno facolta' di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.