Art. 2.
  Per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente provvedimento i
soggetti interessati, aventi diritto,  hanno  facolta'  di  contrarre
mutui  decennali  nel  limite  complessivo  di lire 650 miliardi, con
onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato,
che provvede al pagamento direttamente in favore  degli  istituti  di
credito e bancari interessati.