Art. 3.
  Ai  sensi  del comma 4 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n.
35, gli stanziamenti disponibili sono di lire 60 miliardi per il 1995
e di lire 120 miliardi per i successivi anni, fino al 2005  compreso,
per   capitale  ed  interessi.  Tali  stanziamenti  costituiscono  il
"servizio  del  debito"  per  mutui   decennali   da   erogare   fino
all'ammontare massimo fissato in lire 650 miliardi.