Art. 3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, gli stanziamenti disponibili sono di lire 60 miliardi per il 1995 e di lire 120 miliardi per i successivi anni, fino al 2005 compreso, per capitale ed interessi. Tali stanziamenti costituiscono il "servizio del debito" per mutui decennali da erogare fino all'ammontare massimo fissato in lire 650 miliardi.