Art. 4.
  Il  tasso  da  applicare alle operazioni di credito agevolato e' un
tasso fisso annuo che non deve  superare  il  valore  del  rendistato
vigente,   all'atto  della  stipula  del  mutuo,  maggiorato  di  una
commissione annua prevista nella misura massima dello 0,50 p.p.  Tale
tasso,  comprensivo  della  commissione  anzidetta, non potra' essere
superiore al tasso minimo interno e, cioe', al 13,40% per  un  totale
di 20 semestralita'.