Art. 4. Il tasso da applicare alle operazioni di credito agevolato e' un tasso fisso annuo che non deve superare il valore del rendistato vigente, all'atto della stipula del mutuo, maggiorato di una commissione annua prevista nella misura massima dello 0,50 p.p. Tale tasso, comprensivo della commissione anzidetta, non potra' essere superiore al tasso minimo interno e, cioe', al 13,40% per un totale di 20 semestralita'.