Art. 5. Il termine massimo per la stipula delle operazioni di mutuo, viene fissato entro il 30 giugno 1996 in considerazione sia dell'urgenza degli interventi, sia della necessaria coerenza fra esborsi finanziari previsti e stanziamenti di bilancio. Le predette rate semestrali di mutuo dovranno avere scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.