Art. 5.
  Il  termine massimo per la stipula delle operazioni di mutuo, viene
fissato entro il 30 giugno 1996 in  considerazione  sia  dell'urgenza
degli   interventi,   sia   della  necessaria  coerenza  fra  esborsi
finanziari previsti e stanziamenti  di  bilancio.  Le  predette  rate
semestrali  di  mutuo  dovranno  avere  scadenza al 30 giugno e al 31
dicembre di ciascun anno.