Art. 6.
  I  mutui  saranno  erogati  per  intero  all'atto della stipula, in
quanto il controllo spetta alle amministrazioni statali vigilanti  in
possesso  del piano di rilevazione dei danni subiti di cui al comma 2
dell'art. 8 della legge n. 35/1995, secondo le modalita' dalle stesse
stabilite.  Rispetto  al  versamento  (tesoreria  unica)  valgono  le
disposizioni di legge in capo all'ente mutuatario.