Art. 6. I mutui saranno erogati per intero all'atto della stipula, in quanto il controllo spetta alle amministrazioni statali vigilanti in possesso del piano di rilevazione dei danni subiti di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, secondo le modalita' dalle stesse stabilite. Rispetto al versamento (tesoreria unica) valgono le disposizioni di legge in capo all'ente mutuatario.