Art. 10. Poiche', ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione". Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato; b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a). Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.