Art. 12. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 agosto 1995. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 8 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni ne' superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.