Art. 2.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al   primo   comma  del  precedente  art.  1  devono  pervenire,  con
l'osservanza delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato  decreto
ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 31 agosto
1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da
indirizzare  alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria
con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente  per
conto  terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito modulo,
inserito in busta chiusa.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste.
  Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non
verranno prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, di cui al presente articolo,  sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione,  provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a cio' delegato, con
funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da
cui  risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto
mediante  comunicato   stampa   nel   quale   verra'   altresi   data
l'informazione   relativa   alla   quota   assegnata   in  asta  agli
"specialisti".