(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E L'ENTE POSTE ITALIANE
   PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DI VALORI  BOLLATI  SUL  TERRITORIO
   NAZIONALE, ESCLUSA LA SICILIA.
   Tra  il  Ministero  delle  finanze,  rappresentato  dal  direttore
generale del Dipartimento delle entrate dott. Giuseppe Roxas e l'Ente
poste italiane, appresso denominato "Ente poste", con sede  in  Roma,
viale  Europa, 190, rappresentato dal presidente prof. Enzo Cardi, si
conviene quanto appresso:
                               Art. 1.
   La distribuzione primaria dei valori  bollati,  affidata  all'Ente
poste dall'art. 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
disciplinata   nell'ambito   del  territorio  nazionale,  esclusa  la
Sicilia, dalle disposizioni riportate  nei  successivi  articoli.  La
regione  siciliana  provvedera'  a  stipulare  una  separata  analoga
convenzione con l'Ente poste.
                               Art. 2.
   Il Ministero delle finanze fornisce all'Ente poste  una  dotazione
iniziale  gratuita  di valori bollati per un ammontare complessivo di
lire 2.000 miliardi relativo all'intero territorio nazionale  esclusa
la  Sicilia.  La  dotazione  per i primi tre mesi dell'anno solare e'
elevata a lire 3.500 miliardi  in  considerazione  della  consistente
richiesta  di  marche  per  patenti  di  guida che in tali periodi si
verifica.
   Tale dotazione  deve  risultare  da  apposito  dettagliato  elenco
firmato  dagli  incaricati  delle  parti  contraenti  e  puo'  essere
variata, in piu' o in meno, dal Ministero  delle  finanze  a  seconda
delle  necessita'  del  servizio.  Per l'Ente poste detto elenco deve
essere firmato dal depositario centrale carte valori  postali  e  dal
relativo controllore.
                               Art. 3.
   Tutti  i  valori  bollati sono stampati a cura del Ministero delle
finanze e sono  prelevati  dall'Ente  poste  direttamente  presso  il
deposito generale dei valori bollati di Roma e, per la carta bollata,
presso  la  cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di
Foggia.
   L'Ente poste allestira' a proprie spese presso il proprio deposito
centrale carte valori postali  ubicato  in  Roma,  piazza  Verdi,  il
centro di distribuzione dei valori alle casse provinciali P.T. presso
le  quali  verra'  costituito  il  deposito  provinciale  dei  valori
bollati.
   Il deposito generale valori bollati del  Ministero  delle  finanze
fornira'  la  prima  dotazione  e  le successive richieste dei valori
bollati, al deposito centrale carte calori postali che provvedera' al
confezionamento ed alla spedizione dei valori ricevuti.
                               Art. 4.
   L'Ente poste provvede alla distribuzione dei  valori  prelevati  a
tutti  i  depositi  provinciali  (casse  provinciali)  e,  attraverso
questi, agli uffici  periferici  abilitati  dallo  stesso  Ente  alla
distribuzione  primaria  nei  confronti dei soggetti autorizzati alla
vendita dei valori bollati,  distribuzione  da  effettuarsi  tutti  i
giorni,  durante  il  normale  orario  di  apertura  al  pubblico, ad
eccezione dell'ultimo  giorno  lavorativo  del  mese.  Questi  ultimi
uffici non possono essere di numero inferiore a 1.644.
   L'Ente poste si impegna ad adottare un'organizzazione del servizio
di distribuzione atta a garantire che in qualsiasi momento gli uffici
abilitati   alla   distribuzione  possano  far  fronte  alle  normali
richieste dei rivenditori. Lo stesso Ente deve fornire  al  Ministero
delle finanze l'elenco di tutti gli uffici di distribuzione, distinti
per provincia, e comunicare le eventuali variazioni.
   L'Ente   poste  garantisce  una  costante  giacenza  nei  depositi
provinciali di valori bollati almeno pari ad  1/10  delle  rispettive
dotazioni  rapportandola  ai  vari  tagli  e  specie  di  valori  che
compongono la dotazione medesima.
   L'Ente  poste  potra'  disporre  di  detti   quantitativi   previa
comunicazione al Ministero delle finanze, motivando l'utilizzo stesso
e richiedendo il ripristino della scorta.
                               Art. 5.
   Presso  ogni deposito provinciale ed ufficio periferico incaricati
della distribuzione, devono essere  annotati  (per  importi  e  tipo)
tutti  i  valori  ricevuti e distribuiti nella giornata e la relativa
documentazione deve essere munita del visto  del  direttore  e  degli
agli responsabili dei singoli settori.
   La  documentazione in dotazione agli uffici periferici deve essere
vistata dai responsabili dei depositi provinciali.
   Gli uffici periferici debbono tenere, inoltre, una  documentazione
sulla  quale  vanno  annotati  giornalmente i prelevamenti di valori,
distinti  per  tipo  e  taglio,  effettuati  da  ciascun  rivenditore
autorizzato  con  la  specificazione  degli aggi riconosciuti secondo
legge. E' in facolta' del Ministero delle finanze disporre l'adozione
di ulteriori scritture ritenute necessarie per il servizio.
   La documentazione che puo' essere compilata  anche  con  procedure
automatizzate  e  conservata a mezzo di microfilmatura o altri idonei
supporti, deve essere a disposizione del Ministero delle finanze  per
due  anni  oltre  quello di lavorazione. In tali casi il visto di cui
sopra deve essere apposto dai responsabili del settore.
   Presso tutti gli uffici i valori bollati devono  essere  custoditi
in  casseforti  o  armadi  blindati  e,  comunque,  con  cautele  non
inferiori a quelle con le quali vengono conservati i valori postali.
   I  prelevamenti  di  valori  bollati  da  parte  dei   rivenditori
secondari  devono  essere  effettuati  con  modelli conformi a quelli
approvati dall'Amministrazione finanziaria.
   Le somme riscosse dagli uffici periferici  devono  essere  versate
sul  conto  corrente  postale  di servizio n. 18146001 "Distribuzione
valori bollati" intestato al C.C.S.B. Lazio.
                               Art. 6.
   Tutti i valori bollati sono assunti in carico dall'Ente poste  con
prelevamento dal deposito generale dei valori bollati di Roma e dalla
cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sita in Foggia
per   la   carta  bollata:  di  tale  prelevamento  l'Ente  poste  e'
considerato unico diretto responsabile.
   I rischi per la perdita, sottrazione, manomissione  e  distruzione
dei  valori bollati sia nei depositi che nella fase di distribuzione,
a qualsiasi causa imputabili,  sono,  comunque,  a  carico  dell'Ente
poste.
   Qualora  abbiano  a  verificarsi  i  suddetti eventi, a cura dello
stesso ufficio presso il quale l'evento si  e'  verificato,  ne  deve
essere data immediata comunicazione al Ministero delle finanze e alla
direzione  regionale  delle  entrate competente per territorio, oltre
che agli organi di polizia giudiziaria ed alla autorita' giudiziaria,
ove ne ricorrano i presupposti.
                               Art. 7.
   Entro il 5 di ogni mese i depositi provinciali (casse provinciali)
debbono  comunicare   alla   Direzione   generale   dell'Ente   poste
l'ammontare  dei valori bollati distribuiti o considerati distribuiti
a norma dell'art.  6,  comma  2,  dagli  uffici  periferici  da  essi
dipendenti  nel mese precedente, con la spedizione degli aggi da tali
uffici riconosciuti ai rivenditori secondari ivi  compresi  gli  aggi
trattenuti  per  i valori venduti direttamente. Analoga comunicazione
deve essere effettuata al deposito generale  dei  valori  bollati  di
Roma.
   L'Ente  poste  si obbliga ad effettuare entro il giorno 10 di ogni
mese il rifornimento dei valori bollati  per  un  importo  pari  alla
somma  dell'ammontare  dei  valori  distribuiti dai dipendenti uffici
periferici nel mese precedente; ove occorra possono essere effettuati
rifornimenti anche nel corso del mese.
   Il rifornimento si effettua con ordinazione al  deposito  generale
dei  valori  bollati  di  Roma,  prelevando  dal  c/c  postale di cui
all'ultimo comma dell'art.  5  e  versando  anticipatamente  ad  ogni
ordinazione,  sugli appositi capitoli di bilancio il relativo importo
presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato  di  Roma,  al
netto  sia  delle  provvigioni  riconosciute  all'Ente  poste  con la
presente convenzione sia degli aggi per legge spettanti  ai  soggetti
autorizzati alla vendita.
   Gli  estratti  delle quietanze nonche' le dichiarazioni attestanti
l'ammontare delle  somme  trattenute  per  provvigione  e  per  aggi,
unitamente  all'elenco dei valori richiesti, devono essere consegnati
al deposito generale dei valori bollati di Roma,  che  provvede  alla
consegna di quanto richiesto previo rilascio di apposita ricevuta.
   Qualora  il pagamento di quanto dovuto avvenga, per ingiustificati
motivi, oltre il termine stabilito al comma 2 del presente  articolo,
l'Ente  poste  deve  corrispondere, per ciascun giorno di ritardo non
giustificato, una penalita'  nella  misura  del  10%  su  base  annua
dell'importo non versato.
                               Art. 8.
   Tutte  le  spese,  nessuna  esclusa,  successive alla consegna dei
valori bollati da parte del deposito generale dei valori  bollati  di
Roma  o  della cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
di Foggia, comunque occorrenti per lo  svolgimento  del  servizio  di
distribuzione  dei  valori  bollati,  sono  a carico dell'Ente poste.
Questo e' tenuto a fornire tutte le  notizie  relative  al  servizio,
comprese  quelle  d'ordine statistico, che il Ministero delle finanze
ritiene di acquisire. Nessuna disposizione d'indole generale, che non
sia  prevista  dalla  presente  convenzione,  puo'   essere   emanata
dall'Ente  poste senza la preventiva approvazione del Ministero delle
finanze.
                               Art. 9.
   A  norma dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'Ente
poste puo' effettuare la vendita al pubblico  delle  sole  marche  di
concessione governativa per patenti e per passaporti.
   L'Amministrazione   delle   finanze   puo'  vendere  direttamente,
attraverso i propri uffici periferici, valori bollati di ogni specie.
                              Art. 10.
   A titolo di corrispettivo  dei  servizi  prestati  a  norma  della
presente convenzione, all'Ente poste competono:
     a)   la   provviggione   dell'1,67%  sull'ammontare  dei  valori
distribuiti.  Tale  provvigione  e'   trattenuta   dall'Ente   poste,
congiuntamente  all'aggio  riconosciuto  ai rivenditori secondari dei
valori bollati;
     b) l'aggio del 2% per la vendita al  pubblico  delle  marche  di
concessione governativa per patenti e passaporti.
   La  provvigione  di  cui alla lettera a) deve essere revisionata a
norma dell'art.  6  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  come
sostituito  dall'art.  44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulla
base del giudizio di congruita' espresso annualmente  da  un'apposita
commissione ministeriale nominata dal Ministro delle finanze.
   In caso di aumento o riduzione dei tributi da corrispondersi anche
a  mezzo  di  valori bollati, le parti, valutati i riflessi che dette
modifiche producono sull'ammontare delle provvigioni,  concordano  la
variazione  da apportare alla misura della provvigione, in maniera da
assicurare all'Ente poste un'entrata equivalente a quella che  l'Ente
medesimo  avrebbe  conseguito  se  le  variazioni  dei tributi non si
fossero verificate.
   La stessa procedura va adottata nel caso in cui vengano introdotti
o soppressi tributi da corrispondersi a mezzo  di  valori  bollati  o
vengano modificate le forme di pagamento dei medesimi.
   Non  si  procede  alla  revisione  della  misura della provvigione
qualora  le  oscillazioni  degli  ammontari  delle  provvigioni   non
superino  in  piu'  o in meno il 2%. In caso di variazione in meno di
deve, comunque, tener conto dei maggiori costi  sopportati  dall'Ente
poste.
   A  garanzia  dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la
presente convenzione, l'Ente poste costituisce un deposito cauzionale
di lire 4,5 miliardi in buoni postali fruttiferi  intestati  all'Ente
stesso  con  annotazione  di  vincolo  a  favore dell'Amministrazione
finanziaria.
                              Art. 11.
   Il Ministero delle finanze esercita il  controllo  sulla  gestione
del  servizio  di  distribuzione dei valori bollati a mezzo di propri
funzionari autorizzati dallo  stesso  Ministero  e  dalla  competente
direzione  regionale delle entrate. L'Ente poste e gli uffici da esso
dipendenti debbono, pertanto, mettere  a  disposizione  dei  predetti
funzionari  tutte le contabilita' relative al servizio e quanto altro
occorra per il controllo.
                              Art. 12.
   Tutte le comunicazioni dirette al Ministero delle  finanze  devono
essere  indirizzate  a  "Ministero delle finanze - Dipartimento delle
entrate - Direzione centrale  per  gli  affari  giuridici  e  per  il
contenzioso tributario - Viale Boston - 00100 Roma".
   Quelle  dirette  all'Ente  poste devono essere indirizzate a "Ente
poste italiane  -  Direzione  centrale  servizi  bancoposta  -  Viale
Europa, 175 - 00100 Roma".
                              Art. 13.
   Successivamente  all'approvazione  da  parte  del  Ministero delle
finanze della resa dei conti  da  parte  degli  istituti  di  credito
concessionari,  i  valori bollati da questi restituiti, sempre che in
corso di validita'  e  in  condizioni  di  commerciabilita',  possono
essere  utilizzati per il reintegro della dotazione gratuita all'Ente
poste con prelievo diretto presso  l'istituto  di  credito  e  previo
pagamento di quanto dovuto, nei modi previsti dall'art. 7.
   Dell'operazione   deve   essere   redatto   processo   verbale  in
contraddittorio tra i rappresentanti delle parti contraenti.
                              Art. 14.
   All'atto del versamento da effettuarsi alla sezione  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  Roma a norma dell'art. 7, l'Ente poste
deve rilasciare fattura nei confronti del Ministero delle  finanze  -
Dipartimento  delle  entrate,  per  l'ammontare percepito a titolo di
corrispettivo,  esercitando  la  rivalsa  dell'imposta   sul   valore
aggiunto e trattenendo il relativo importo.
                              Art. 15.
   La  presente  convenzione  e'  obbligatoria per l'Ente poste dalla
data   della   sottoscrizione   mentre   vincola    l'Amministrazione
finanziaria  dalla  data di approvazione della stessa con decreto del
Ministro delle finanze.
                              Art. 16.
   La presente convenzione sara' registrata a tassa  fissa  ai  sensi
dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
    Roma, 17 marzo 1995
                           Il direttore generale del Dipartimento
                          delle entrate del Ministero delle finanze
                                           ROXAS
Il presidente dell'Ente poste italiane
                 CARDI