ALLEGATO CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E L'ENTE POSTE ITALIANE PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DI VALORI BOLLATI SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESCLUSA LA SICILIA. Tra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate dott. Giuseppe Roxas e l'Ente poste italiane, appresso denominato "Ente poste", con sede in Roma, viale Europa, 190, rappresentato dal presidente prof. Enzo Cardi, si conviene quanto appresso: Art. 1. La distribuzione primaria dei valori bollati, affidata all'Ente poste dall'art. 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' disciplinata nell'ambito del territorio nazionale, esclusa la Sicilia, dalle disposizioni riportate nei successivi articoli. La regione siciliana provvedera' a stipulare una separata analoga convenzione con l'Ente poste. Art. 2. Il Ministero delle finanze fornisce all'Ente poste una dotazione iniziale gratuita di valori bollati per un ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi relativo all'intero territorio nazionale esclusa la Sicilia. La dotazione per i primi tre mesi dell'anno solare e' elevata a lire 3.500 miliardi in considerazione della consistente richiesta di marche per patenti di guida che in tali periodi si verifica. Tale dotazione deve risultare da apposito dettagliato elenco firmato dagli incaricati delle parti contraenti e puo' essere variata, in piu' o in meno, dal Ministero delle finanze a seconda delle necessita' del servizio. Per l'Ente poste detto elenco deve essere firmato dal depositario centrale carte valori postali e dal relativo controllore. Art. 3. Tutti i valori bollati sono stampati a cura del Ministero delle finanze e sono prelevati dall'Ente poste direttamente presso il deposito generale dei valori bollati di Roma e, per la carta bollata, presso la cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia. L'Ente poste allestira' a proprie spese presso il proprio deposito centrale carte valori postali ubicato in Roma, piazza Verdi, il centro di distribuzione dei valori alle casse provinciali P.T. presso le quali verra' costituito il deposito provinciale dei valori bollati. Il deposito generale valori bollati del Ministero delle finanze fornira' la prima dotazione e le successive richieste dei valori bollati, al deposito centrale carte calori postali che provvedera' al confezionamento ed alla spedizione dei valori ricevuti. Art. 4. L'Ente poste provvede alla distribuzione dei valori prelevati a tutti i depositi provinciali (casse provinciali) e, attraverso questi, agli uffici periferici abilitati dallo stesso Ente alla distribuzione primaria nei confronti dei soggetti autorizzati alla vendita dei valori bollati, distribuzione da effettuarsi tutti i giorni, durante il normale orario di apertura al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno lavorativo del mese. Questi ultimi uffici non possono essere di numero inferiore a 1.644. L'Ente poste si impegna ad adottare un'organizzazione del servizio di distribuzione atta a garantire che in qualsiasi momento gli uffici abilitati alla distribuzione possano far fronte alle normali richieste dei rivenditori. Lo stesso Ente deve fornire al Ministero delle finanze l'elenco di tutti gli uffici di distribuzione, distinti per provincia, e comunicare le eventuali variazioni. L'Ente poste garantisce una costante giacenza nei depositi provinciali di valori bollati almeno pari ad 1/10 delle rispettive dotazioni rapportandola ai vari tagli e specie di valori che compongono la dotazione medesima. L'Ente poste potra' disporre di detti quantitativi previa comunicazione al Ministero delle finanze, motivando l'utilizzo stesso e richiedendo il ripristino della scorta. Art. 5. Presso ogni deposito provinciale ed ufficio periferico incaricati della distribuzione, devono essere annotati (per importi e tipo) tutti i valori ricevuti e distribuiti nella giornata e la relativa documentazione deve essere munita del visto del direttore e degli agli responsabili dei singoli settori. La documentazione in dotazione agli uffici periferici deve essere vistata dai responsabili dei depositi provinciali. Gli uffici periferici debbono tenere, inoltre, una documentazione sulla quale vanno annotati giornalmente i prelevamenti di valori, distinti per tipo e taglio, effettuati da ciascun rivenditore autorizzato con la specificazione degli aggi riconosciuti secondo legge. E' in facolta' del Ministero delle finanze disporre l'adozione di ulteriori scritture ritenute necessarie per il servizio. La documentazione che puo' essere compilata anche con procedure automatizzate e conservata a mezzo di microfilmatura o altri idonei supporti, deve essere a disposizione del Ministero delle finanze per due anni oltre quello di lavorazione. In tali casi il visto di cui sopra deve essere apposto dai responsabili del settore. Presso tutti gli uffici i valori bollati devono essere custoditi in casseforti o armadi blindati e, comunque, con cautele non inferiori a quelle con le quali vengono conservati i valori postali. I prelevamenti di valori bollati da parte dei rivenditori secondari devono essere effettuati con modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria. Le somme riscosse dagli uffici periferici devono essere versate sul conto corrente postale di servizio n. 18146001 "Distribuzione valori bollati" intestato al C.C.S.B. Lazio. Art. 6. Tutti i valori bollati sono assunti in carico dall'Ente poste con prelevamento dal deposito generale dei valori bollati di Roma e dalla cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sita in Foggia per la carta bollata: di tale prelevamento l'Ente poste e' considerato unico diretto responsabile. I rischi per la perdita, sottrazione, manomissione e distruzione dei valori bollati sia nei depositi che nella fase di distribuzione, a qualsiasi causa imputabili, sono, comunque, a carico dell'Ente poste. Qualora abbiano a verificarsi i suddetti eventi, a cura dello stesso ufficio presso il quale l'evento si e' verificato, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero delle finanze e alla direzione regionale delle entrate competente per territorio, oltre che agli organi di polizia giudiziaria ed alla autorita' giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti. Art. 7. Entro il 5 di ogni mese i depositi provinciali (casse provinciali) debbono comunicare alla Direzione generale dell'Ente poste l'ammontare dei valori bollati distribuiti o considerati distribuiti a norma dell'art. 6, comma 2, dagli uffici periferici da essi dipendenti nel mese precedente, con la spedizione degli aggi da tali uffici riconosciuti ai rivenditori secondari ivi compresi gli aggi trattenuti per i valori venduti direttamente. Analoga comunicazione deve essere effettuata al deposito generale dei valori bollati di Roma. L'Ente poste si obbliga ad effettuare entro il giorno 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un importo pari alla somma dell'ammontare dei valori distribuiti dai dipendenti uffici periferici nel mese precedente; ove occorra possono essere effettuati rifornimenti anche nel corso del mese. Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma, prelevando dal c/c postale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 e versando anticipatamente ad ogni ordinazione, sugli appositi capitoli di bilancio il relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, al netto sia delle provvigioni riconosciute all'Ente poste con la presente convenzione sia degli aggi per legge spettanti ai soggetti autorizzati alla vendita. Gli estratti delle quietanze nonche' le dichiarazioni attestanti l'ammontare delle somme trattenute per provvigione e per aggi, unitamente all'elenco dei valori richiesti, devono essere consegnati al deposito generale dei valori bollati di Roma, che provvede alla consegna di quanto richiesto previo rilascio di apposita ricevuta. Qualora il pagamento di quanto dovuto avvenga, per ingiustificati motivi, oltre il termine stabilito al comma 2 del presente articolo, l'Ente poste deve corrispondere, per ciascun giorno di ritardo non giustificato, una penalita' nella misura del 10% su base annua dell'importo non versato. Art. 8. Tutte le spese, nessuna esclusa, successive alla consegna dei valori bollati da parte del deposito generale dei valori bollati di Roma o della cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia, comunque occorrenti per lo svolgimento del servizio di distribuzione dei valori bollati, sono a carico dell'Ente poste. Questo e' tenuto a fornire tutte le notizie relative al servizio, comprese quelle d'ordine statistico, che il Ministero delle finanze ritiene di acquisire. Nessuna disposizione d'indole generale, che non sia prevista dalla presente convenzione, puo' essere emanata dall'Ente poste senza la preventiva approvazione del Ministero delle finanze. Art. 9. A norma dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'Ente poste puo' effettuare la vendita al pubblico delle sole marche di concessione governativa per patenti e per passaporti. L'Amministrazione delle finanze puo' vendere direttamente, attraverso i propri uffici periferici, valori bollati di ogni specie. Art. 10. A titolo di corrispettivo dei servizi prestati a norma della presente convenzione, all'Ente poste competono: a) la provviggione dell'1,67% sull'ammontare dei valori distribuiti. Tale provvigione e' trattenuta dall'Ente poste, congiuntamente all'aggio riconosciuto ai rivenditori secondari dei valori bollati; b) l'aggio del 2% per la vendita al pubblico delle marche di concessione governativa per patenti e passaporti. La provvigione di cui alla lettera a) deve essere revisionata a norma dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulla base del giudizio di congruita' espresso annualmente da un'apposita commissione ministeriale nominata dal Ministro delle finanze. In caso di aumento o riduzione dei tributi da corrispondersi anche a mezzo di valori bollati, le parti, valutati i riflessi che dette modifiche producono sull'ammontare delle provvigioni, concordano la variazione da apportare alla misura della provvigione, in maniera da assicurare all'Ente poste un'entrata equivalente a quella che l'Ente medesimo avrebbe conseguito se le variazioni dei tributi non si fossero verificate. La stessa procedura va adottata nel caso in cui vengano introdotti o soppressi tributi da corrispondersi a mezzo di valori bollati o vengano modificate le forme di pagamento dei medesimi. Non si procede alla revisione della misura della provvigione qualora le oscillazioni degli ammontari delle provvigioni non superino in piu' o in meno il 2%. In caso di variazione in meno di deve, comunque, tener conto dei maggiori costi sopportati dall'Ente poste. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Ente poste costituisce un deposito cauzionale di lire 4,5 miliardi in buoni postali fruttiferi intestati all'Ente stesso con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione finanziaria. Art. 11. Il Ministero delle finanze esercita il controllo sulla gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati a mezzo di propri funzionari autorizzati dallo stesso Ministero e dalla competente direzione regionale delle entrate. L'Ente poste e gli uffici da esso dipendenti debbono, pertanto, mettere a disposizione dei predetti funzionari tutte le contabilita' relative al servizio e quanto altro occorra per il controllo. Art. 12. Tutte le comunicazioni dirette al Ministero delle finanze devono essere indirizzate a "Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Viale Boston - 00100 Roma". Quelle dirette all'Ente poste devono essere indirizzate a "Ente poste italiane - Direzione centrale servizi bancoposta - Viale Europa, 175 - 00100 Roma". Art. 13. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle finanze della resa dei conti da parte degli istituti di credito concessionari, i valori bollati da questi restituiti, sempre che in corso di validita' e in condizioni di commerciabilita', possono essere utilizzati per il reintegro della dotazione gratuita all'Ente poste con prelievo diretto presso l'istituto di credito e previo pagamento di quanto dovuto, nei modi previsti dall'art. 7. Dell'operazione deve essere redatto processo verbale in contraddittorio tra i rappresentanti delle parti contraenti. Art. 14. All'atto del versamento da effettuarsi alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma a norma dell'art. 7, l'Ente poste deve rilasciare fattura nei confronti del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, per l'ammontare percepito a titolo di corrispettivo, esercitando la rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto e trattenendo il relativo importo. Art. 15. La presente convenzione e' obbligatoria per l'Ente poste dalla data della sottoscrizione mentre vincola l'Amministrazione finanziaria dalla data di approvazione della stessa con decreto del Ministro delle finanze. Art. 16. La presente convenzione sara' registrata a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Roma, 17 marzo 1995 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ROXAS Il presidente dell'Ente poste italiane CARDI