Art. 2.
  1.  Per  il  versamento  delle imposte sostitutive dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 20  per
cento  prevista  dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995,  n.  85, e' istituito il codice-tributo 1022, la cui legenda e'
la seguente: "imposta sostitutiva del 20 per cento su riserve e fondi
in sospensione di imposta, art. 22, comma 1, della legge n. 85/1995".
  2. Per il versamento dell'imposta sostitutiva del 3 per  cento  sui
saldi  attivi  di rivalutazione costituiti ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 dicembre 1990,  n.  408,  e  dell'art.  26  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, di cui all'art. 22, comma 2, del decreto-legge
23  febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, e' istituito il  codice-tributo  1023,  la  cui
legenda  e'  la  seguente:  "imposta  sostitutiva del 3 per cento sui
saldi attivi di rivalutazione, art.  22,  comma  2,  della  legge  n.
85/1995".
  3.  Per  il  versamento  dell'imposta  sostitutiva del 20 per cento
sulla differenza tra il  valore  delle  azioni  o  quote  ricevute  a
seguito  dei  conferimenti  indicati  nel  comma  4  dell'art. 22 del
decreto-legge  del  23  febbraio  1995,  n.   41,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995, n. 85, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto, prevista dal medesimo comma 4 dell'art. 22,
e' istituito il codice-tributo 1021, la cui legenda e'  la  seguente:
"imposta  sostitutiva  del 20 per cento dovuta ai sensi dell'art. 22,
comma 4, della legge n. 85/1995".
  4. Il pagamento delle imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e  3
va   eseguito   al   competente   concessionario  della  riscossione,
direttamente   o   mediante   delega   alle    banche,    utilizzando
rispettivamente  la distinta mod. 22 o la delega di pagamento mod. D;
in caso di pagamento tramite gli  uffici  postali  va  utilizzato  il
bollettino mod. 31.
  5. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento
e' l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA.
  6. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 22, 31 e D, vanno
integrate  con i codici-tributo 1022, 1023 e 1021, di cui ai commi 1,
2 e 3, ferma la possibilita' di utilizzare i modelli  attualmente  in
uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.
  7.  Le  somme  riscosse  con i codici-tributo 1021, 1022 e 1023, al
netto  delle  commissioni  spettanti,  vanno   versate   per   intero
all'erario,  al  capo VI, Capitolo 1045, non articolato, del bilancio
dello Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 agosto 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI