Art. 2. 1. Per il versamento delle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 20 per cento prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' istituito il codice-tributo 1022, la cui legenda e' la seguente: "imposta sostitutiva del 20 per cento su riserve e fondi in sospensione di imposta, art. 22, comma 1, della legge n. 85/1995". 2. Per il versamento dell'imposta sostitutiva del 3 per cento sui saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di cui all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' istituito il codice-tributo 1023, la cui legenda e' la seguente: "imposta sostitutiva del 3 per cento sui saldi attivi di rivalutazione, art. 22, comma 2, della legge n. 85/1995". 3. Per il versamento dell'imposta sostitutiva del 20 per cento sulla differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti indicati nel comma 4 dell'art. 22 del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, prevista dal medesimo comma 4 dell'art. 22, e' istituito il codice-tributo 1021, la cui legenda e' la seguente: "imposta sostitutiva del 20 per cento dovuta ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 85/1995". 4. Il pagamento delle imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 va eseguito al competente concessionario della riscossione, direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta mod. 22 o la delega di pagamento mod. D; in caso di pagamento tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino mod. 31. 5. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento e' l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA. 6. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 22, 31 e D, vanno integrate con i codici-tributo 1022, 1023 e 1021, di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma la possibilita' di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte. 7. Le somme riscosse con i codici-tributo 1021, 1022 e 1023, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, Capitolo 1045, non articolato, del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 1995 Il Ministro: FANTOZZI