(all. 1 - art. 1)
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI
   APPLICAZIONE  DELLE  IMPOSTE  SOSTITUTIVE  DI  CUI ALL'ART. 22 DEL
   DECRETO-LEGGE N. 41 DEL 1995.
   Il presente modello va allegato  alla  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995, (data di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) dai soggetti titolari di
reddito di impresa che intendono avvalersi delle disposizioni di  cui
all'art. 22 di detto decreto-legge.
   Il  comma 1 dell'art. 22 ha previsto l'assoggettamento, in tutto o
in  parte,  delle  riserve  o  fondi  in  sospensione  d'imposta,  ad
esclusione   di   quelli  per  i  quali  e'  previsto  l'obbligo  del
reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, ad  imposta
sostitutiva  dell'Irpef,  dell'Irpeg  e dell'Ilor nella misura del 20
per cento.
   I fondi e le riserve in sospensione di imposta, quali poste ideali
di patrimonio netto, sono quelli per i quali l'imposizione  e'  stata
rinviata  al  momento  in  cui  ne  avviene la distribuzione ovvero a
quello in cui si verifica uno  dei  presupposti  che  determinano  il
venir meno del regime di sospensione.
   Poiche'  la  norma  fa  esclusivamente  riferimento alle riserve o
fondi in sospensione di imposta,  non  sono  suscettibili  di  essere
assoggettati   ad   imposta   sostitutiva   le   riserve  soggette  a
maggiorazione di conguaglio.
   La facolta' di assoggettare ad imposta sostitutiva le riserve e  i
fondi in sospensione di imposta puo' essere esercitata anche soltanto
per  alcune  riserve  e  fondi  per  tutto o parte del loro ammontare
iscritto in bilancio, anche se imputati ad aumento del capitale.
   Le riserve o fondi che  possono  essere  assoggettati  ad  imposta
sostitutiva    sono   quelli   risultanti   dal   bilancio   relativo
all'esercizio precedente a quello  in  corso  al  24  febbraio  1995,
nonche'  quelli  eventualmente  formati  con  utili  relativi a detto
esercizio.
   Tra le riserve e i fondi in sospensione di imposta  assoggettabili
ad  imposta  sostitutiva  sono  ricompresi,  per  espressa previsione
normativa contenuta nel comma 1 dell'art. 22 in esame,  i  fondi  per
rischi  bancari  generali  di  cui  all'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
   Devono altresi'  ritenersi  compresi  anche  i  fondi  per  rischi
finanziari generali, tenuto conto che il comma 3 del predetto art. 11
prevede   l'applicazione   "in  ogni  caso"  delle  disposizioni  del
precedente comma 2 alle societa' e agli enti finanziari che rientrano
nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
   A tale riguardo si precisa che l'importo assoggettabile ad imposta
sostitutiva e' soltanto quello corrispondente alla  parte  dei  fondi
rischi  su  crediti  iscritti  nel bilancio relativo all'esercizio in
corso al 31 dicembre 1992, che,  eccedendo  le  svalutazioni  dirette
effettuate   in   sede  di  prima  applicazione  del  citato  decreto
legislativo n. 87 del 1992, e' stata attribuita ai suddetti fondi per
rischi bancari o finanziari generali ai sensi dell'art. 42, comma  2,
del  medesimo  decreto legislativo e che e' ancora compresa nei detti
fondi  rischi  al termine dell'esercizio precedente a quello in corso
alla data del 24  febbraio  1995.  Tale  importo  non  puo'  comunque
eccedere  quello  trasferito  ai  sensi  dell'art.  42,  comma 2, del
decreto legislativo n. 87 del 1992.
   Tra  le  riserve  e  i  fondi  da  assoggettare   ad   imposizione
sostitutiva, nella misura del 20 per cento, possono essere ricomprese
anche  le  riserve  che, in dipendenza di una fusione tra societa che
hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'art.
34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art. 10 della  legge  16
dicembre 1977, n. 904, e dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n.
742,  in  esercizi  precedenti  a  quello  in  corso alla data del 24
febbraio 1995, devono essere evidenziate in bilancio. Poiche' in base
all'art. 22, comma 9, e' possibile evidenziare  dette  riserve  anche
nel  bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso  alla  data  del 24
febbraio  1995,  le   stesse,   ai   fini   dell'applicazione   della
disposizione   in  esame,  possono  essere  assoggettate  ad  imposta
sostitutiva  anche  se  non  risultano  dall'ultimo  bilancio  chiuso
anteriormente alla predetta data bensi' in quello successivo.
   Il medesimo art. 22 ha previsto, al comma 2, l'assoggettamento, in
tutto  o  in  parte, dei saldi attivi di rivalutazione ai sensi della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
ad imposta  sostitutiva  dell'Irpef,  dell'Irpeg  e  dell'Ilor  nella
misura   del   3   per  cento.  L'ammontare  dei  predetti  saldi  da
assoggettare  ad  imposta  sostitutiva  va   assunto   nella   misura
risultante  in  bilancio,  cioe'  al  netto  dell'imposta sostitutiva
prevista dalle predette leggi.
   Le riserve e i fondi assoggettati ad  imposta  sostitutiva  per  i
quali  e' venuto quindi a cessare il regime di sospensione di imposta
vanno collocati, ai fini della compilazione del  prospetto  contenuto
nel mod. 760, tra quelli che sono stati o si considerano assoggettati
ad imposizione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui
viene  effettuato  lo  smobilizzo,  mentre quelli di cui all'art. 22,
comma 9, del decreto-legge n. 41 del 1995, qualora siano  evidenziati
nel  bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso  alla  data  del 24
febbraio   1995,   si   considerano   assoggettati   ad   imposizione
nell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data.
   Il  comma 4 dell'art. 22 consente ai soggetti che hanno effettuato
conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge  2  dicembre
1975,  n.  576,  dell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e
dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di assoggettare  la
differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute (limitatamente
al  valore  risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio chiuso
anteriormente al 24  febbraio  1995)  e  il  loro  costo  fiscalmente
riconosciuto,   ad   imposta  sostitutiva  dell'Irpef,  dell'Irpeg  e
dell'Ilor nella misura del 20 per cento.
   L'assoggettamento ad imposta sostitutiva della predetta differenza
puo' riguardare anche una sola partecipazione, fermo restando che per
ciascuna  partecipazione  deve   essere   assoggettata   ad   imposta
sostitutiva l'intera differenza.
   In  dipendenza  dell'assoggettamento  ad  imposta  sostitutiva, le
riserve o i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in
sede di conferimento (e che risultano ancora  iscritti  nel  bilancio
relativo  all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 24
febbraio 1995) si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare
corrispondente   alla  predetta  differenza,  al  netto  dell'imposta
sostitutiva.
   Le riserve e i fondi  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  sono
liberamente   distribuibili.   Tuttavia,   qualora  la  distribuzione
dell'ammontare corrispondente alle riserve o ai fondi di cui al comma
1 dell'art. 22 o ai  saldi  attivi  di  cui  al  comma  2,  al  netto
dell'imposta  sostitutiva,  sia deliberata entro il secondo esercizio
successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 (entro il
terzo se le riserve e i fondi sono quelli  iscritti  nel  bilancio  a
fronte  dei  conferimenti  agevolati), il credito di imposta previsto
dall'art. 14 del T.U.I.R. e' ridotto al 25 per cento.
   Le societa' e gli enti che distribuiscono le riserve e i fondi  di
cui  trattasi  devono  rilasciare al percepiente apposito certificato
dal quale risultino gli utili posti a carico delle  riserve  o  fondi
assoggettati ad imposta sostitutiva.
   In  base al comma 10 dell'art. 22, le imposte sostitutive indicate
in tale articolo sono indeducibili e  possono  essere  computate,  in
tutto  o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio,
anziche'  imputate  a  conto  economico.  Si  precisa  che  l'imposta
sostitutiva   va   imputata   in  diminuzione  delle  stesse  riserve
assoggettate ad imposta sostitutiva.
   Va rilevato che ai fini dell'imposta sul  patrimonio  netto  delle
imprese l'ammontare su cui calcolare l'imposta medesima e' costituito
dalle menzionate riserve al lordo dell'imposta sostitutiva.
   Le  imposte  sostitutive vanno versate entro il 31 ottobre 1995; a
richiesta del contribuente tale versamento puo' essere effettuato  in
ragione  del  50  per  cento  entro  il  predetto  termine  e, per la
differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il  30  aprile
1996,  maggiorata degli interessi del 9 per cento annuo. Nell'ipotesi
di omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta  sostitutiva,
oltre al recupero dell'imposta non versata o versata in meno, saranno
parimenti   dovuti   gli  interessi  e  le  relative  soprattasse  in
applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   In  merito  alla  compilazione  del  prospetto  si  forniscono  le
seguenti istruzioni.
   Al rigo 1, colonna 1, va indicato l'importo delle  riserve  e  dei
fondi   in  sospensione  di  imposta,  che  il  contribuente  intende
assoggettare ad imposta sostitutiva. Tale imposta e' pari al  20  per
cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2.
   Al   rigo   2,  colonna  1,  vanno  indicati  i  saldi  attivi  di
rivalutazione, costituiti ai sensi della legge 2  dicembre  1990,  n.
408  e  30  dicembre  l991,  n.  413,  che  il  contribuente  intende
assoggettare ad imposta sostitutiva. Tale imposta e' pari  al  3  per
cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2.
   Al rigo 3, colonna 1, va indicata la plusvalenza su azioni o quote
ricevute  a seguito di conferimento ex articoli 34 della legge n. 576
del 1975, 10 della legge n. 904 del 1977 e 79 della legge n. 742  del
1986,   che   il   contribuente   intende   assoggettare  ad  imposta
sostitutiva. Tale imposta e'  pari  al  20  per  cento  del  suddetto
importo e va indicata nella colonna 2.
   Al  rigo  4,  colonna  2, va indicato l'ammontare risultante dalla
somma degli importi indicati ai righi da 1 a 3.
   Al  rigo  5  va  indicato l'importo da versare entro il 31 ottobre
1995; tale importo, in caso di versamento in unica soluzione, e' pari
a quello indicato al rigo 4, mentre, in caso di  versamento  rateale,
e' pari al 50 per cento.
   Al  rigo  6  va  indicato l'importo da versare entro il 31 gennaio
1996, pari al 25 per cento del totale di rigo 4; gli interessi, nella
misura del 5,25 per cento, corrispondenti al 9 per cento annuo per  7
mesi,   che   vanno   versati   unitamente  all'importo  dell'imposta
sostitutiva, non vanno indicati.
   Al rigo 7 va indicato l'importo da  versare  entro  il  30  aprile
1996,  pari  al  rimanente  25  per  cento  del totale di rigo 4; gli
interessi, nella misura del 7,5 per cento, corrispondenti  al  9  per
cento  annuo  per  10  mesi, che vanno versati unitamente all'importo
dell'imposta sostitutiva, non vanno indicati.