----> Vedere Modello a Pag. 7 della G.U. <---- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 41 DEL 1995. Il presente modello va allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995, (data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) dai soggetti titolari di reddito di impresa che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 22 di detto decreto-legge. Il comma 1 dell'art. 22 ha previsto l'assoggettamento, in tutto o in parte, delle riserve o fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, ad imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura del 20 per cento. I fondi e le riserve in sospensione di imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l'imposizione e' stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione. Poiche' la norma fa esclusivamente riferimento alle riserve o fondi in sospensione di imposta, non sono suscettibili di essere assoggettati ad imposta sostitutiva le riserve soggette a maggiorazione di conguaglio. La facolta' di assoggettare ad imposta sostitutiva le riserve e i fondi in sospensione di imposta puo' essere esercitata anche soltanto per alcune riserve e fondi per tutto o parte del loro ammontare iscritto in bilancio, anche se imputati ad aumento del capitale. Le riserve o fondi che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso al 24 febbraio 1995, nonche' quelli eventualmente formati con utili relativi a detto esercizio. Tra le riserve e i fondi in sospensione di imposta assoggettabili ad imposta sostitutiva sono ricompresi, per espressa previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'art. 22 in esame, i fondi per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Devono altresi' ritenersi compresi anche i fondi per rischi finanziari generali, tenuto conto che il comma 3 del predetto art. 11 prevede l'applicazione "in ogni caso" delle disposizioni del precedente comma 2 alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. A tale riguardo si precisa che l'importo assoggettabile ad imposta sostitutiva e' soltanto quello corrispondente alla parte dei fondi rischi su crediti iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1992, che, eccedendo le svalutazioni dirette effettuate in sede di prima applicazione del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, e' stata attribuita ai suddetti fondi per rischi bancari o finanziari generali ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo e che e' ancora compresa nei detti fondi rischi al termine dell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Tale importo non puo' comunque eccedere quello trasferito ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992. Tra le riserve e i fondi da assoggettare ad imposizione sostitutiva, nella misura del 20 per cento, possono essere ricomprese anche le riserve che, in dipendenza di una fusione tra societa che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, in esercizi precedenti a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, devono essere evidenziate in bilancio. Poiche' in base all'art. 22, comma 9, e' possibile evidenziare dette riserve anche nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 24 febbraio 1995, le stesse, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva anche se non risultano dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla predetta data bensi' in quello successivo. Il medesimo art. 22 ha previsto, al comma 2, l'assoggettamento, in tutto o in parte, dei saldi attivi di rivalutazione ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura del 3 per cento. L'ammontare dei predetti saldi da assoggettare ad imposta sostitutiva va assunto nella misura risultante in bilancio, cioe' al netto dell'imposta sostitutiva prevista dalle predette leggi. Le riserve e i fondi assoggettati ad imposta sostitutiva per i quali e' venuto quindi a cessare il regime di sospensione di imposta vanno collocati, ai fini della compilazione del prospetto contenuto nel mod. 760, tra quelli che sono stati o si considerano assoggettati ad imposizione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui viene effettuato lo smobilizzo, mentre quelli di cui all'art. 22, comma 9, del decreto-legge n. 41 del 1995, qualora siano evidenziati nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 24 febbraio 1995, si considerano assoggettati ad imposizione nell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data. Il comma 4 dell'art. 22 consente ai soggetti che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di assoggettare la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute (limitatamente al valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente al 24 febbraio 1995) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, ad imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura del 20 per cento. L'assoggettamento ad imposta sostitutiva della predetta differenza puo' riguardare anche una sola partecipazione, fermo restando che per ciascuna partecipazione deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza. In dipendenza dell'assoggettamento ad imposta sostitutiva, le riserve o i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento (e che risultano ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995) si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. Le riserve e i fondi assoggettati ad imposta sostitutiva sono liberamente distribuibili. Tuttavia, qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o ai fondi di cui al comma 1 dell'art. 22 o ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 (entro il terzo se le riserve e i fondi sono quelli iscritti nel bilancio a fronte dei conferimenti agevolati), il credito di imposta previsto dall'art. 14 del T.U.I.R. e' ridotto al 25 per cento. Le societa' e gli enti che distribuiscono le riserve e i fondi di cui trattasi devono rilasciare al percepiente apposito certificato dal quale risultino gli utili posti a carico delle riserve o fondi assoggettati ad imposta sostitutiva. In base al comma 10 dell'art. 22, le imposte sostitutive indicate in tale articolo sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, anziche' imputate a conto economico. Si precisa che l'imposta sostitutiva va imputata in diminuzione delle stesse riserve assoggettate ad imposta sostitutiva. Va rilevato che ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese l'ammontare su cui calcolare l'imposta medesima e' costituito dalle menzionate riserve al lordo dell'imposta sostitutiva. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 31 ottobre 1995; a richiesta del contribuente tale versamento puo' essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi del 9 per cento annuo. Nell'ipotesi di omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva, oltre al recupero dell'imposta non versata o versata in meno, saranno parimenti dovuti gli interessi e le relative soprattasse in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In merito alla compilazione del prospetto si forniscono le seguenti istruzioni. Al rigo 1, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, che il contribuente intende assoggettare ad imposta sostitutiva. Tale imposta e' pari al 20 per cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2. Al rigo 2, colonna 1, vanno indicati i saldi attivi di rivalutazione, costituiti ai sensi della legge 2 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre l991, n. 413, che il contribuente intende assoggettare ad imposta sostitutiva. Tale imposta e' pari al 3 per cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2. Al rigo 3, colonna 1, va indicata la plusvalenza su azioni o quote ricevute a seguito di conferimento ex articoli 34 della legge n. 576 del 1975, 10 della legge n. 904 del 1977 e 79 della legge n. 742 del 1986, che il contribuente intende assoggettare ad imposta sostitutiva. Tale imposta e' pari al 20 per cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2. Al rigo 4, colonna 2, va indicato l'ammontare risultante dalla somma degli importi indicati ai righi da 1 a 3. Al rigo 5 va indicato l'importo da versare entro il 31 ottobre 1995; tale importo, in caso di versamento in unica soluzione, e' pari a quello indicato al rigo 4, mentre, in caso di versamento rateale, e' pari al 50 per cento. Al rigo 6 va indicato l'importo da versare entro il 31 gennaio 1996, pari al 25 per cento del totale di rigo 4; gli interessi, nella misura del 5,25 per cento, corrispondenti al 9 per cento annuo per 7 mesi, che vanno versati unitamente all'importo dell'imposta sostitutiva, non vanno indicati. Al rigo 7 va indicato l'importo da versare entro il 30 aprile 1996, pari al rimanente 25 per cento del totale di rigo 4; gli interessi, nella misura del 7,5 per cento, corrispondenti al 9 per cento annuo per 10 mesi, che vanno versati unitamente all'importo dell'imposta sostitutiva, non vanno indicati.