Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione  di  origine
controllata  "Costa  d'Amalfi"  sono tenuti ad effettuare, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,
recante  norme  relative  all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle
uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati  entro  quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.