ALLEGATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COSTA D'AMALFI" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione "Costa d'Amalfi" puo' essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Ravello, Furore, Tramonti, a condizione che i vini cosi' designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare. Art. 2. I vini "Costa d'Amalfi", accompagnato o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche: Bianco: Falanghina (localmente detta "Bianca Zita") e Biancolella (localmente detta "Bianca Tenera") min. 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40% e di Biancolella non inferiore al 20%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%. Rosso e rosato: Piedirosso (localmente detto "Per 'e palummo) minimo 40%, Sciascinoso (localmente detto "Olivella") e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente, fino al 60%; altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi", nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l'intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini tutti in provincia di Salerno. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi", designato con la sottozona Furore, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini e Amalfi. La zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la sottozona Ravello, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani. La zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la sottozona Tramonti, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori. L'indicazione della sottozona non e' obbligatoria. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri sul livello del mare. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti la densita' di impianto non dovra' essere inferiore a 1.600 viti per ettaro, con una produzione max per ceppo, in media non superiore a kg 7 per i tipi rosso e rosato e kg 8 per il tipo bianco. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi" non deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosato e q.li 120 per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e rosato e a q.li 100 per il tipo bianco. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, ed alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i tipi. Le uve destinate alla produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono assicurare ai vini cosi' designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% per il tipo bianco e del 10,50% per il tipo rosso e rosato. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento dei vini a DOC "Costa d'Amalfi", ivi compresi quelli designati col nome di una delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi" non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla DOC, oltre tale limite tutta la produzione perde diritto alla DOC. Art. 6. I vini "Costa d'Amalfi" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Costa d'Amalfi" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato e gradevole; sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Costa d'Amalfi" rosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Costa d'Amalfi" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: intenso, fruttato; sapore: secco, fresco, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. I vini "Costa d'Amalfi" designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11,00% per il bianco e a 11,50% per il rosso e il rosato. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto secco netto minimo. Art. 7. Il vino "Costa d'Amalfi" rosso, designato con il nome delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui uno in botte, puo' portare in etichetta la specificazione "riserva". Art. 8. E' vietato usare assieme alla denominazione "Costa d'Amalfi" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi', nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Costa d'Amalfi" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Nella designazione e presentazione dei vini l'indicazione delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore potra' figurare in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi" e potra' precedere o seguire la denominazione stessa. Per i vini "Costa d'Amalfi" e' consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro; l'uso della denominazione di origine controllata non e' consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri. Per il confezionamento in recipienti di capacita' superiore a litri 0,250 e fino a 2 litri e' consentito solo l'uso del tappo di sughero.