(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
CONTROLLATA "COSTA D'AMALFI"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Costa  d'Amalfi"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   La denominazione "Costa d'Amalfi" puo' essere  accompagnata  dalla
indicazione  di  una  delle  sottozone  Ravello,  Furore, Tramonti, a
condizione che i vini cosi'  designati  provengano  dalle  rispettive
zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal
presente disciplinare.
                               Art. 2.
   I  vini  "Costa  d'Amalfi", accompagnato o no dalla indicazione di
una  sottozona,  devono  essere  ottenuti   esclusivamente   mediante
vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione
delimitate  nel  successivo  art.  3  e  provenienti  da vigneti che,
nell'ambito   aziendale,    abbiano    le    seguenti    composizioni
ampelografiche:
   Bianco:
    Falanghina   (localmente   detta  "Bianca  Zita")  e  Biancolella
(localmente detta "Bianca Tenera") min.  60%,  con  una  presenza  di
Falanghina  non  inferiore  al  40% e di Biancolella non inferiore al
20%;
    altri vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici  autorizzati  e/o
raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.
   Rosso e rosato:
    Piedirosso   (localmente  detto  "Per  'e  palummo)  minimo  40%,
Sciascinoso   (localmente    detto    "Olivella")    e/o    Aglianico
congiuntamente o disgiuntamente, fino al 60%;
    altri   vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici  autorizzati  e/o
raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata  "Costa  d'Amalfi",  nei  tipi
bianco,  rosso  e rosato, comprende l'intero territorio dei comuni di
Vietri, Cetara, Maiori, Minori,  Ravello,  Scala,  Atrani,  Tramonti,
Furore,   Praiano,  Positano,  Amalfi,  Conca  dei  Marini  tutti  in
provincia di Salerno.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata  "Costa  d'Amalfi",  designato
con la sottozona Furore, comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini e Amalfi.
   La  zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la
sottozona Ravello, comprende l'intero territorio  amministrativo  dei
comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani.
   La  zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la
sottozona Tramonti, comprende l'intero territorio amministrativo  dei
comuni di Tramonti e Maiori.
   L'indicazione della sottozona non e' obbligatoria.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini devono essere quelle tradizionali  della  zona  e
comunque  atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  dei  vigneti,  unicamente  i  vigneti  collinari,  di buona
esposizione e di altitudine non superiore ai 650  metri  sul  livello
del mare.
   Sono  esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente
soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera  e
pergola,  e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere
quelli  tradizionalmente  usati  nella  zona,  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Per  i  reimpianti  e i nuovi impianti la densita' di impianto non
dovra' essere inferiore a 1.600 viti per ettaro, con  una  produzione
max  per  ceppo,  in  media  non  superiore a kg 7 per i tipi rosso e
rosato e kg 8 per il tipo bianco.
   La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata  per  la  produzione dei vini "Costa d'Amalfi" non deve
essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosato e q.li 120  per
il  tipo  bianco.  Tale  resa  per  ettaro per la produzione dei vini
"Costa d'Amalfi", designati con  il  nome  delle  sottozone  Ravello,
Tramonti  e  Furore  non  deve essere superiore a q.li 90 per il tipo
rosso e rosato e a q.li 100 per il tipo bianco.
   Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  dovra'  essere calcolata
rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva
superficie coperta dalla vite.
   A  tali  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve, purche' la produzione non superi di oltre il 20% i limiti
massimi sopra stabiliti.
   La  regione  Campania  con  proprio  provvedimento,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto  conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione e di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione  di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali, al Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle
indicazioni  geografiche  dei vini, ed alla C.C.I.A.A. competente per
territorio.
   Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientra in quello  massimo  previsto  dal  presente
disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti
dalla  regione,  non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  un
titolo  alcolometrico  volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i
tipi.
   Le uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  "Costa  d'Amalfi",
designati  con  il  nome  delle  sottozone Ravello, Tramonti e Furore
devono assicurare ai vini cosi'  designati  un  titolo  alcolometrico
volumico  minimo naturale del 10% per il tipo bianco e del 10,50% per
il tipo rosso e rosato.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione,   di   elaborazione   e   di
invecchiamento obbligatori e  di  imbottigliamento  dei  vini  a  DOC
"Costa d'Amalfi", ivi compresi quelli designati col nome di una delle
sottozone,   devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di
produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Costa
d'Amalfi" non deve essere superiore al 70%.
   L'eventuale eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla DOC,  oltre
tale limite tutta la produzione perde diritto alla DOC.
                               Art. 6.
   I  vini  "Costa  d'Amalfi"  all'atto  dell'immissione  al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Costa d'Amalfi" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato e gradevole;
    sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Costa d'Amalfi" rosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso;
    sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Costa d'Amalfi" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: secco, fresco, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   I vini "Costa d'Amalfi" designati  con  il  nome  delle  sottozone
Ravello,  Tramonti  e  Furore  devono,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, presentare un titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo
pari a 11,00% per il bianco e a 11,50% per il rosso e il rosato.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per
acidita' totale ed estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   Il vino "Costa  d'Amalfi"  rosso,  designato  con  il  nome  delle
sottozone  Furore,  Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un
periodo di invecchiamento di  2  anni  a  decorrere  dal  1  novembre
dell'annata  di  produzione  delle  uve,  di  cui  uno in botte, puo'
portare in etichetta la specificazione "riserva".
                               Art. 8.
   E'  vietato  usare  assieme  alla  denominazione  "Costa d'Amalfi"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
   E' consentito altresi',  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,
l'uso  di  indicazioni  geografiche  e  toponomastiche  che  facciano
riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse  nella  zona
di  produzione  e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino qualificato e' stato ottenuto.
   Sulle bottiglie o  altri  recipienti  contenenti  il  vino  "Costa
d'Amalfi" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
   Nella  designazione  e  presentazione dei vini l'indicazione delle
sottozone Ravello, Tramonti e Furore potra' figurare in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli
utilizzati per  indicare  la  denominazione  di  origine  controllata
"Costa  d'Amalfi"  e  potra'  precedere  o  seguire  la denominazione
stessa.
   Per i vini "Costa d'Amalfi" e' consentita l'immissione al  consumo
soltanto in recipienti di vetro; l'uso della denominazione di origine
controllata  non  e' consentito, all'atto dell'immissione al consumo,
per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore  a  5
litri.
   Per  il  confezionamento  in  recipienti  di capacita' superiore a
litri 0,250 e fino a 2 litri e' consentito solo l'uso  del  tappo  di
sughero.