IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31   luglio   1992,   concernente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
ai corsi di diploma universitario dell'area economica;
  Visto il telex  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica protocollo n. 2669 del 29 ottobre 1994 che
autorizza l'istituzione di diplomi universitari ex novo nel  caso  in
cui  non  richiedano  finanziamenti ministeriali e che siano conformi
agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel
piano di sviluppo universitario;
  Vista la proposta di modifica di statuto  formulata  dal  consiglio
della  facolta'  di  economia  (sede di Torino) nella riunione del 15
febbraio 1995;
  Visto il parere favorevole espresso dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di  amministrazione  rispettivamente nelle riunioni del 20
marzo 1995 e del 26 aprile 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta del 15 giugno 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  sezione  V  - facolta' di economia, prima della dicitura "1.
corso di laurea in economia  e  commercio"  viene  inserito,  con  il
conseguente  spostamento della numerazione degli articoli successivi,
il seguente articolo:
  "Art. 37. - La facolta' di economia conferisce:
   la laurea in economia e commercio;
   il diploma universitario in commercio estero;
   il diploma  universitario  in  economia  e  amministrazione  delle
imprese;
   il  diploma  universitario  in  economia  e  gestione  dei servizi
turistici;
   il   diploma   universitario  in  gestione  delle  amministrazioni
pubbliche".
  Conseguentemente l'articolazione dell'ordinamento degli  studi  del
corso di laurea in economia e commercio prosegue nel modo seguente:
             "1. CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
  Art.  38.  - La laurea in economia e commercio e' articolata su tre
indirizzi:
    a) indirizzo generale;
    b) indirizzo in economia aziendale;
    c) indirizzo in economia politica.
  L'indirizzo seguito e' menzionato nel certificato di laurea".