IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica; Visto il telex del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari ex novo nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di economia (sede di Torino) nella riunione del 15 febbraio 1995; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 20 marzo 1995 e del 26 aprile 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella sezione V - facolta' di economia, prima della dicitura "1. corso di laurea in economia e commercio" viene inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il seguente articolo: "Art. 37. - La facolta' di economia conferisce: la laurea in economia e commercio; il diploma universitario in commercio estero; il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese; il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici; il diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche". Conseguentemente l'articolazione dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio prosegue nel modo seguente: "1. CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO Art. 38. - La laurea in economia e commercio e' articolata su tre indirizzi: a) indirizzo generale; b) indirizzo in economia aziendale; c) indirizzo in economia politica. L'indirizzo seguito e' menzionato nel certificato di laurea".