Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsto dall'ordinamento 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi, di contenuto generale o particolare, contenenti dati, notizie e informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, con particolare riferimento ai poteri previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), della legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni, nonche' ogni altro documento contenente dati, notizie, informazioni acquisite dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni, coperto dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.