Art. 2.
      Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto
       o di divieto di divulgazione previsto dall'ordinamento
  1.  Ai  sensi  dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241,  sono  sottratti  all'accesso  i  documenti  amministrativi,  di
contenuto   generale   o  particolare,  contenenti  dati,  notizie  e
informazioni  acquisiti  dall'ISVAP  nell'esercizio   delle   proprie
funzioni di vigilanza, con particolare riferimento ai poteri previsti
dall'art.  5,  comma  1,  lettere a), b), e), f) e g), della legge 12
agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni,  nonche'  ogni  altro
documento contenente dati, notizie, informazioni acquisite dall'ISVAP
nell'esercizio  delle sue attribuzioni, coperto dal segreto d'ufficio
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge 12  agosto  1982,
n.  576,  come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 20.