Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti amministrativi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici: a) rapporti informativi sul personale dipendente dell'ISVAP; b) elaborati relativi alle prove di concorso per l'assunzione del personale dipendente dell'ISVAP, fino all'esaurimento del relativo procedimento; c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente dell'ISVAP, fino all'esaurimento del relativo procedimento; d) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone; e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente l'istituzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; f) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonche' quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; g) documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio; h) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili; i) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio ed in quiescenza. 2. Sono altresi' inaccessibili: tutti i documenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ivi compresi quelli preordinati al trattamento normativo, economico e di quiescenza del personale; i verbali degli organi collegiali nella parte in cui rechino riferimento alle opinioni espresse dai singoli componenti in sede di discussione e deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.