Art. 3.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
  1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto
1990,  n.  241  e  dell'art.  8, comma 5, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
all'esigenza  di  salvaguardare  la  riservatezza  di terzi, persone,
gruppi ed imprese, sono sottratti all'accesso  i  seguenti  documenti
amministrativi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli
atti  relativi  ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:
    a) rapporti informativi sul personale dipendente dell'ISVAP;
    b) elaborati relativi alle prove di concorso per l'assunzione del
personale dipendente dell'ISVAP, fino  all'esaurimento  del  relativo
procedimento;
    c)   documentazione   relativa  agli  avanzamenti  del  personale
dipendente   dell'ISVAP,   fino    all'esaurimento    del    relativo
procedimento;
    d)  documentazione  relativa ad accertamenti medici e alla salute
delle persone;
    e)  documentazione  caratteristica,  matricolare  o   concernente
l'istituzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;
    f)  documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari,
monitori e  cautelari  nonche'  quella  concernente  l'istruzione  di
ricorsi presentati dal personale dipendente;
    g)  documentazione  attinente  ai provvedimenti di cessazione dal
servizio;
    h) segnalazioni ed atti  istruttori  in  materia  di  esposti  di
privati,  di  organizzazioni  di  categoria  o  sindacali  e similari
limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e  notizie
su soggetti riconoscibili;
    i)  documentazione  relativa al trattamento economico individuale
del personale in servizio ed in quiescenza.
  2. Sono altresi' inaccessibili:
   tutti i documenti preordinati all'emanazione  di  atti  normativi,
amministrativi  generali,  di pianificazione e di programmazione, ivi
compresi quelli preordinati al trattamento normativo, economico e  di
quiescenza del personale;
   i  verbali  degli  organi  collegiali  nella  parte in cui rechino
riferimento alle opinioni espresse dai singoli componenti in sede  di
discussione e deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.