(all. 1 - art. 1)
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) e' stato rinnovato  a
seguito  delle  consultazioni  elettorali  del  6  giugno  1993,  con
contestuale elezione  del  sindaco  nella  persona  del  sig.  Ettore
Liguori.
   Il  citato amministratore, in data 5 giugno 1995, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla  data
di  presentazione  al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
   Si  e'  configurata,  pertanto,  una  delle  fattispecie  previste
dall'art.  20,  comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al
quale le dimissioni del  sindaco  costituiscono  presupposto  per  lo
scioglimento del consiglio comunale.
   Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
della  legge  25  marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha
sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno
1990, n.   142, ricorrano gli  estremi  per  far  luogo  al  proposto
scioglimento.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del consiglio comunale di Pisciotta (Salerno).
    Roma, 31 luglio 1995
                                    Il Ministro dell'interno: CORONAS