Art. 3. Il primo periodo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, e' cosi' modificato: "Sono ammessi alla frequenza dei corsi il personale medico non appartenente alla posizione apicale, il personale infermieristico, il personale ausiliario, nonche' il personale addetto alle attivita' di assistenza domiciliare, operante nei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che sono impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di AIDS, secondo i piani regionali di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135".