Art. 3.
  Il primo periodo dell'art. 3 del decreto  ministeriale  30  ottobre
1990, e' cosi' modificato:
  "Sono  ammessi  alla  frequenza  dei  corsi il personale medico non
appartenente alla posizione apicale, il personale infermieristico, il
personale ausiliario, nonche' il personale addetto alle attivita'  di
assistenza  domiciliare, operante nei reparti di malattie infettive e
negli   altri   reparti   che    sono    impegnati    prevalentemente
nell'assistenza  ai  casi  di  AIDS, secondo i piani regionali di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135".