Art. 4. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, e' cosi' modificato: "Per i corsi di prima formazione, i contenuti sono indicati nella tabella A allegata al decreto ministeriale 30 ottobre 1990. In rapporto alle esigenze locali e ai concreti impegni operativi delle singole strutture, i programmi possono prevedere la sostituzione di taluni contenuti con altri, ferma restando la durata dei corsi. Per il personale che ha gia' partecipato ai corsi di prima formazione, i programmi dovranno essere orientati, oltre che all'aggiornamento obbligatorio, al conseguimento di specifici obiettivi e priorita' individuati dalle aziende sanitarie".