Art. 4.
  Il secondo comma dell'art. 5 del decreto  ministeriale  30  ottobre
1990, e' cosi' modificato:
  "Per  i  corsi di prima formazione, i contenuti sono indicati nella
tabella A allegata  al  decreto  ministeriale  30  ottobre  1990.  In
rapporto  alle  esigenze locali e ai concreti impegni operativi delle
singole strutture, i programmi possono prevedere la  sostituzione  di
taluni  contenuti  con altri, ferma restando la durata dei corsi. Per
il personale che ha gia' partecipato ai corsi di prima formazione,  i
programmi  dovranno  essere  orientati,  oltre  che all'aggiornamento
obbligatorio, al conseguimento di  specifici  obiettivi  e  priorita'
individuati dalle aziende sanitarie".