Art. 6.
  L'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre  1990,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Al  termine  di  ciascun  corso i candidati sono sottoposti ad una
prova valutativa  con  le  modalita'  indicate  dal  Ministero  della
sanita'  nelle  linee-guida  di  cui  all'art.  1, che possono essere
differenti tra i corsi di prima formazione e quelli di aggiornamento.
  Sono ammessi alla verifica finale del corso, solo coloro che  hanno
frequentato  almeno  ventiquattro  ore di lezione. Al termine di ogni
corso,  viene  rilasciato  a  coloro  che  hanno  superato  la  prova
valutativa apposito attestato predisposto dalla regione".