Art. 6. L'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, e' sostituito dal seguente: "Al termine di ciascun corso i candidati sono sottoposti ad una prova valutativa con le modalita' indicate dal Ministero della sanita' nelle linee-guida di cui all'art. 1, che possono essere differenti tra i corsi di prima formazione e quelli di aggiornamento. Sono ammessi alla verifica finale del corso, solo coloro che hanno frequentato almeno ventiquattro ore di lezione. Al termine di ogni corso, viene rilasciato a coloro che hanno superato la prova valutativa apposito attestato predisposto dalla regione".