Art. 7. L'art. 8 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, e' sostituito dal seguente: "L'assegno di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' corrisposto in un'unica rata al termine del corso. La relativa misura, qualora la prova valutativa sostenuta dal partecipante al corso abbia dato esito negativo, o non sia stata sostenuta, e' ridotta di un terzo. La misura dell'assegno e', altresi', ridotta di lire settantamila per ogni ora di assenza dalle lezioni". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 289