Art. 7.
  L'art. 8 del decreto ministeriale 30 ottobre  1990,  e'  sostituito
dal seguente:
  "L'assegno  di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della
legge 5 giugno 1990, n. 135,  e'  corrisposto  in  un'unica  rata  al
termine  del  corso.  La relativa misura, qualora la prova valutativa
sostenuta dal partecipante al corso abbia dato esito negativo, o  non
sia stata sostenuta, e' ridotta di un terzo.
  La  misura  dell'assegno e', altresi', ridotta di lire settantamila
per ogni ora di assenza dalle lezioni".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 289