Art. 2. Il primo comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente: Art. 38. - La facolta' di scienze politiche conferisce: la laurea in scienze politiche; il diploma universitario in servizio sociale. Dopo l'art. 49, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti il corso di diploma universitario in servizio sociale: Art. 50. - E' istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Pisa. Le attivita' didattiche relative al corso di diploma sono organizzate dalla facolta' di scienze politiche la quale si avvale di docenti di altre facolta' (soprattutto giurisprudenza e medicina) e altri dipartimenti e strutture dell'Ateneo se e in quanto cio' occorra per la realizzazione dei fini istituzionali. Art. 51. - Il corso di diploma e' dotato di propria sede, assegnata dalla Universita' degli studi di Pisa. Art. 52. - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale. In particolare, il corso di diploma fornira' competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti. Art. 53. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma in servizio sociale ha la durata di tre anni. Al termine degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale. L'anno accademico coincide con quello indicato annualmente nel calendario dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 54. - E' istituito il consiglio di diploma, con la composizione e le funzioni previste per i consigli di corso di laurea dalle norme vigenti, in quanto applicabili. Art. 55. - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta' formulata sentito il consiglio di diploma in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/90. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta', sentito il consiglio di diploma. Art. 56. - Le discipline obbligatorie impartite nel corso di diploma sono le seguenti: 1 Area professionale del servizio sociale (settori: Q05A - Q05C) Principi e fondamenti del servizio sociale - annuale; Metodi e tecniche del servizio sociale I - annuale; Metodi e tecniche del servizio sociale II - annuale; Organizzazione dei servizi sociali - annuale; Politica sociale - annuale. 2 Area di metodologia delle scienze sociali (settori: S03B - Q05A Statistica sociale - semestrale; Metodologia e tecnica della ricerca sociale - annuale. 3 Area Psicologica (settori: M11B - M11A) Psicologia sociale - annuale; Psicologia dello sviluppo - semestrale. 4 Area sociologica (settori: Q05A - Q05D - Q05G - Q05B - M05X) Antropologia culturale - semestrale; Sociologia - annuale; Sociologia della famiglia - semestrale; Sociologia della devianza - semestrale. 5 Area giuridica (settori: N01X - N09X - N07X - N10X - N17X) diritto pubblico - annuale; diritto privato - annuale; diritto della sicurezza sociale - semestrale. 6 Area della sanita' pubblica (settori: F22B - F22A) Medicina sociale I - semestrale; Medicina sociale II - semestrale; Igiene - semestrale. 7 Area economica (settori: P01A - P01B - P01C) Economia pubblica - semestrale. Art. 57. - I corsi fondamentali ammontano a 10 unita' annuali e 10 unita' semestrali, per un complesso di 15 annualita'. Ogni singola annualita' comprende almeno 60 ore di didattica. Art. 58. - Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro le discipline attivate presso la facolta' di scienze politiche ovvero, in mancanza, presso le facolta' dell'Universita' degli studi di Pisa comprese nel seguente elenco, per un numero di almeno 6 semestralita'. Discipline complementari: Criminologia minorile; Diritto amministrativo; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Diritto di famiglia; Diritto penitenziario; Diritto regionale e degli enti locali; Economia aziendale; Economia del lavoro; Etica sociale; Lingua inglese; Economia applicata; Ordinamento della famiglia; Pedagogia speciale; Psichiatria; Psicodinamica delle relazioni familiari; Psicologia di comunita'; Psicologia di gruppo; Psicopatologia; Sociologia della comunicazione; Sociologia della medicina; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia della salute; Sociologia della sicurezza sociale; Statistica; Storia contemporanea; Storia del pensiero; Storia dell'amministrazione pubblica; Storia delle idee; Storia delle istituzioni politiche; Storia economica e sociale del mondo contemporaneo; Storia sociale; Teoria e tecnica del colloquio psicologico. Art. 59. - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attivita' pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attivita' di tirocinio - costitutive della formazione nel servizio sociale - debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. Art. 60. - Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. Del pari, il controllo intellettuale ed operativo dei tirocini puo' essere affidato ad addetti tecnico-pratici operanti ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 61. - Durante il primo biennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di diploma. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata. Art. 62. - L'Universita', sulla base delle proposte avanzate dal consiglio di facolta' sentito il consiglio di diploma, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di personale e strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 63. - Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti caratterizzanti (10 annuali e 10 semestrali) e opzionali (per non meno di 6 semestralita') e tenuto conto del tirocinio pratico e della conoscenza della lingua straniera. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicata assegnato almeno sei mesi prima. Art. 64. - Il consiglio di diploma delibera il regolamento del corso di diploma ai sensi e per i fini di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 e in conformita' al regolamento didattico di Ateneo. Art. 65. - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico). Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione. Art. 66. - Il corso di diploma subentra nei rapporti facenti capo alla Scuola superiore di servizio sociale, avente sede in Pisa, via Cristoforo Colombo n. 35. Gli studenti iscritti prima dell'entrata in vigore del presente statuto continuano a seguire il piano di studi previsto nell'ordinamento della suddetta Scuola superiore di servizio sociale. In sede di prima applicazione della normativa relativa al corso di diploma in servizio sociale, il consiglio della facolta' di scienze politiche assume le funzioni del relativo consiglio di diploma. A tal fine il consiglio della facolta' di scienze politiche, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento, delibera il regolamento provvisorio del corso di diploma, con particolare riguardo alla collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici. Il consiglio di diploma, entro sessanta giorni dal suo insediamento in connessione con il primo avvio del corso di diploma, provvede alla elaborazione del regolamento definitivo, ai sensi del precedente art. 64 e con i contenuti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 luglio 1993. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 6 settembre 1995 Il rettore