Art. 2.
  Il primo comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:
  Art. 38. - La facolta' di scienze politiche conferisce:
   la laurea in scienze politiche;
   il diploma universitario in servizio sociale.
  Dopo  l'art.  49,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
concernenti il corso di diploma universitario in servizio sociale:
  Art.  50.  -  E'  istituito  il  corso  di diploma universitario in
servizio  sociale   presso   la   facolta'   di   scienze   politiche
dell'Universita'   degli  studi  di  Pisa.  Le  attivita'  didattiche
relative al corso di  diploma  sono  organizzate  dalla  facolta'  di
scienze  politiche  la  quale  si avvale di docenti di altre facolta'
(soprattutto  giurisprudenza  e  medicina)  e  altri  dipartimenti  e
strutture   dell'Ateneo   se   e   in  quanto  cio'  occorra  per  la
realizzazione dei fini istituzionali.
  Art. 51. - Il corso di diploma e' dotato di propria sede, assegnata
dalla Universita' degli studi di Pisa.
  Art. 52. - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti
conoscenze adeguate di metodi e  contenuti  culturali  e  scientifici
volte  al  conseguimento  del  livello  formativo richiesto dall'area
professionale del servizio  sociale.  In  particolare,  il  corso  di
diploma  fornira' competenze specifiche volte a prevenire e risolvere
situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunita' nell'ambito  del
sistema  organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare
nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione,
organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali  e  a
contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale
sui servizi e sui diritti degli utenti.
  Art.  53.  -  Il corso di studi per il conseguimento del diploma in
servizio sociale ha la durata di tre anni.  Al  termine  degli  studi
viene  conseguito  il titolo di assistente sociale. L'anno accademico
coincide   con   quello   indicato   annualmente    nel    calendario
dell'Universita' degli studi di Pisa.
  Art.   54.   -  E'  istituito  il  consiglio  di  diploma,  con  la
composizione e le funzioni previste per i consigli di corso di laurea
dalle norme vigenti, in quanto applicabili.
  Art. 55. - L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle
norme  vigenti  in  materia  di  accesso  agli studi universitari. Il
numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno  di  corso   e'   stabilito
annualmente  dal  senato  accademico,  su  proposta  del consiglio di
facolta' formulata sentito il  consiglio  di  diploma  in  base  alle
strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i  criteri  generali  fissati  dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto,
della  legge  n.  341/90.  Le  modalita'  delle  eventuali  prove  di
ammissione  sono  stabilite  dal  consiglio  di  facolta', sentito il
consiglio di diploma.
  Art. 56. -  Le  discipline  obbligatorie  impartite  nel  corso  di
diploma sono le seguenti:
  1 Area professionale del servizio sociale (settori: Q05A - Q05C)
   Principi e fondamenti del servizio sociale - annuale;
   Metodi e tecniche del servizio sociale I - annuale;
   Metodi e tecniche del servizio sociale II - annuale;
   Organizzazione dei servizi sociali - annuale;
   Politica sociale - annuale.
  2 Area di metodologia delle scienze sociali (settori: S03B - Q05A
   Statistica sociale - semestrale;
   Metodologia e tecnica della ricerca sociale - annuale.
  3 Area Psicologica (settori: M11B - M11A)
   Psicologia sociale - annuale;
   Psicologia dello sviluppo - semestrale.
  4 Area sociologica (settori: Q05A - Q05D - Q05G - Q05B - M05X)
   Antropologia culturale - semestrale;
   Sociologia - annuale;
   Sociologia della famiglia - semestrale;
   Sociologia della devianza - semestrale.
  5 Area giuridica (settori: N01X - N09X - N07X - N10X - N17X)
   diritto pubblico - annuale;
   diritto privato - annuale;
   diritto della sicurezza sociale - semestrale.
  6 Area della sanita' pubblica (settori: F22B - F22A)
   Medicina sociale I - semestrale;
   Medicina sociale II - semestrale;
   Igiene - semestrale.
  7 Area economica (settori: P01A - P01B - P01C)
   Economia pubblica - semestrale.
  Art.  57. - I corsi fondamentali ammontano a 10 unita' annuali e 10
unita' semestrali, per un complesso di 15  annualita'.  Ogni  singola
annualita' comprende almeno 60 ore di didattica.
  Art.   58.   -   Le  discipline  complementari  (tutte  con  modulo
semestrale)  saranno  scelte  tra  le  discipline  obbligatorie   non
sostenute come tali o entro le discipline attivate presso la facolta'
di   scienze  politiche  ovvero,  in  mancanza,  presso  le  facolta'
dell'Universita' degli studi di Pisa comprese  nel  seguente  elenco,
per un numero di almeno 6 semestralita'.
  Discipline complementari:
   Criminologia minorile;
   Diritto amministrativo;
   Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   Diritto di famiglia;
   Diritto penitenziario;
   Diritto regionale e degli enti locali;
   Economia aziendale;
   Economia del lavoro;
   Etica sociale;
   Lingua inglese;
   Economia applicata;
   Ordinamento della famiglia;
   Pedagogia speciale;
   Psichiatria;
   Psicodinamica delle relazioni familiari;
   Psicologia di comunita';
   Psicologia di gruppo;
   Psicopatologia;
   Sociologia della comunicazione;
   Sociologia della medicina;
   Sociologia dell'organizzazione;
   Sociologia della salute;
   Sociologia della sicurezza sociale;
   Statistica;
   Storia contemporanea;
   Storia del pensiero;
   Storia dell'amministrazione pubblica;
   Storia delle idee;
   Storia delle istituzioni politiche;
   Storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
   Storia sociale;
   Teoria e tecnica del colloquio psicologico.
   Art. 59. - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di
1500  ore,  di  cui almeno 600 ore di attivita' pratiche di tirocinio
professionale  svolto  sotto  la  guida  di  un  docente  di  materia
professionale  e  con  il  coordinamento  di  un  assistente  sociale
operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il  tirocinio.
Le attivita' di tirocinio - costitutive della formazione nel servizio
sociale  -  debbono  essere  svolte  presso  il  servizio  sociale di
qualificati enti pubblici o privati, con i  quali  saranno  stipulate
apposite convenzioni.
  Art.  60.  -  Al  fine  di  facilitare  il  ricorso ad esperienze e
professionalita' esterne i  moduli  relativi  all'area  professionale
potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed
esperienza  professionale  documentati,  ai  sensi  dell'ultimo comma
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10
marzo 1982. Del pari, il controllo  intellettuale  ed  operativo  dei
tirocini  puo' essere affidato ad addetti tecnico-pratici operanti ai
sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 162/1982.
  Art.  61.  - Durante il primo biennio lo studente dovra' dimostrare
la  conoscenza  e  la  comprensione  di  una  lingua  straniera   con
particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della
lingua  e le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di
diploma. La frequenza alle lezioni e la partecipazione  al  tirocinio
professionale  sono  obbligatorie  per  almeno  due terzi dell'orario
previsto. Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di  servizio
sociale  all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma
ai fini della frequenza del tirocinio  professionale.  Gli  esami  di
tirocinio  consistono  nella discussione di una relazione dettagliata
dell'attivita' professionale svolta e documentata.
  Art. 62. - L'Universita', sulla base delle  proposte  avanzate  dal
consiglio di facolta' sentito il consiglio di diploma, puo' stabilire
convenzioni   con   enti   pubblici   e  privati,  con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di  utilizzazione  di  personale   e   strutture
extrauniversitarie  per  lo  svolgimento  di  attivita' didattiche ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382  e  del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
  Art. 63. - Gli esami di profitto si  svolgono  secondo  le  vigenti
norme  universitarie.  All'esame di diploma lo studente viene ammesso
solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti  gli
insegnamenti caratterizzanti (10 annuali e 10 semestrali) e opzionali
(per  non  meno  di  6  semestralita')  e  tenuto conto del tirocinio
pratico  e  della  conoscenza  della  lingua  straniera.  L'esame  di
diploma,  sostenuto  davanti ad una commissione costituita secondo le
vigenti  norme  universitarie,  consiste  nella  discussione  di  una
dissertazione  scritta  su  un  argomento di natura teorico-applicata
assegnato almeno sei mesi prima.
  Art. 64. - Il consiglio di  diploma  delibera  il  regolamento  del
corso  di  diploma ai sensi e per i fini di cui all'art. 11, comma 2,
della legge n. 341/1990 e in conformita' al regolamento didattico  di
Ateneo.
  Art.  65.  -  Ai  fini  del  proseguimento degli studi, il corso di
diploma e' riconosciuto affine ai  corsi  di  laurea  in  sociologia,
scienze   dell'educazione   (indirizzo   extrascolastico)  e  scienze
politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).
  Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facolta' riconoscera'
gli  insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo,  indicando  laddove
necessario  le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo
alla loro validita' culturale, propedeutica o  professionale  per  la
formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.
  Art.  66.  - Il corso di diploma subentra nei rapporti facenti capo
alla Scuola superiore di servizio sociale, avente sede in  Pisa,  via
Cristoforo Colombo n. 35. Gli studenti iscritti prima dell'entrata in
vigore  del  presente  statuto continuano a seguire il piano di studi
previsto nell'ordinamento della suddetta Scuola superiore di servizio
sociale. In sede di prima applicazione della  normativa  relativa  al
corso  di diploma in servizio sociale, il consiglio della facolta' di
scienze politiche  assume  le  funzioni  del  relativo  consiglio  di
diploma. A tal fine il consiglio della facolta' di scienze politiche,
entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento,
delibera  il  regolamento  provvisorio  del  corso  di  diploma,  con
particolare  riguardo  alla  collocazione  degli   insegnamenti   nei
successivi periodi didattici. Il consiglio di diploma, entro sessanta
giorni  dal  suo  insediamento  in connessione con il primo avvio del
corso  di  diploma,  provvede  alla  elaborazione   del   regolamento
definitivo, ai sensi del precedente art.  64 e con i contenuti di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 23 luglio 1993.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pisa, 6 settembre 1995
                                                           Il rettore