IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  257,  ed, in
particolare, l'art. 2 concernente  la  programmazione  triennale  del
numero di specialisti da formare;
  Visto   il   decreto   in   data   31  ottobre  1991  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto  con  il  Ministro  della sanita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262  dell'8  novembre  1991  relativo  all'elenco  delle
scuole  di specializzazione in medicina e chirurgia di cui all'art. 1
del citato decreto legislativo n. 257;
  Visti i decreti in data 30 ottobre 1993  e  25  novembre  1994  del
Ministro  dell'universita'  e delle ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro della sanita', pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale rispettivamente n. 278 del 26 novembre 1993 e n. 295 del 19
dicembre  1994  con  i  quali  e'  stato  rettificato ed integrato il
predetto elenco delle scuole di specializzazione;
  Considerato che l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n.  257
del  1991 prevede che ogni tre anni deve essere determinato il numero
degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie  del
Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture e delle
risorse finanziarie disponibili;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 2 dell'art. 6 del richiamato
decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini della programmazione del
numero degli specialisti da formare si deve tenere anche conto  delle
specifiche  esigenze  del  Servizio sanitario nazionale connesse alle
disposizioni sull'accesso alla dirigenza di  cui  all'art.  15  dello
stesso decreto legislativo;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  16  dello  stesso  decreto
legislativo n. 502 del 1992, la formazione specialistica si  realizza
a  tempo  pieno  con la partecipazione alla totalita' delle attivita'
mediche e con la graduale assunzione di compiti assistenziali;
  Considerato  che,  per  consentire  una  piu'  completa  formazione
professionale,   pratica   e   teorica,  ai  sensi  delle  richiamate
disposizioni  della   legge   nazionale   nonche'   delle   direttive
comunitarie  in  materia,  e'  necessario che la formazione si svolga
prevalentemente nelle strutture ospedaliere ed  extraospedaliere  del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  17  dicembre 1991 del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica ed il  Ministro  del  tesoro  con  il  quale  e'  stato
determinato,  nel  numero  complessivo di 6.500 unita', il fabbisogno
annuo, dal 1 novembre 1991 e per due anni accademici  successivi,  di
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione;
  Ritenuto  che  gli  elementi  sui  quali  e'  stata  effettuata  la
valutazione del fabbisogno per detto triennio siano tuttora validi in
quanto il processo di riorganizzazione dei servizi sanitari, previsto
dal decreto degislativo n. 502 del 1992, e' appena avviato e, quindi,
che non e' ancora possibile valutare compiutamente le nuove  esigenze
sanitarie del Paese;
  Considerato,  al  riguardo,  che e' in corso la riorganizzazione di
tutti i presidi ospedalieri ai  sensi  dell'art.  4,  comma  10,  del
decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  compresa la chiusura degli
ospedali con un numero di posti  letto  inferiore  a  120,  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  nonche' la
ridefinizione delle dotazioni organiche e degli  uffici  dirigenziali
delle  unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in base ai
criteri stabiliti dalle  regioni  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  5,
lettera  g),  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992 ed ai criteri
contenuti  nel  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato,   altresi',  che  non  e'  stata  ancora  definita  la
disciplina  del  rapporto  convenzionale  con  i  medici  specialisti
pediatri  di libera scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 502 del 1992;
  Ritenuto, per le suesposte  considerazioni,  opportuno  confermare,
per  il  prossimo  triennio accademico, l'attuale fabbisogno annuo di
6.500  specialisti,  salvo  eventuali  modifiche  che  si  rendessero
necessarie in conseguenza del processo di riorganizzazione in atto;
  Ritenuto   di   dover   stabilire   contestualmente,  per  ciascuna
specializzazione,il numero complessivo delle borse da distribuire fra
le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e
al fabbisogno di medici specialisti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162,  ed  in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede una aliquota
di posti aggiuntivi, non superiore al  30%  di  quelli  ordinari,  da
riservare,  nelle  scuole  di  specializzazione,  al personale medico
dipendente  dagli  enti   e   dalle   strutture   convenzionate   con
l'universita';
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 502  del  1992,  le  aziende  ospedaliere,  le  unita'
sanitarie  locali  e  gli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere
scientifico sono obbligatoriamente coinvolti nella  formazione  degli
specializzandi  e  che,  pertanto,  il richiamato limite del 30% deve
intendersi superato riconoscendo  al  personale  medico  in  servizio
nelle  predette  strutture presso le quali si svolge la formazione il
diritto a partecipare alla formazione stessa in  deroga  al  predetto
limite;
  Ritenuto,  conseguentemente,  che  il  personale medico in servizio
presso le strutture dove si svolge la formazione debba essere ammesso
in soprannumero ai corsi  di  specializzazione  della  disciplina  di
appartenenza,  nei limiti e con le modalita' stabiliti nei protocolli
d'intesa tra le universita' e le regioni;
  Visti gli articoli 15 e 18, comma 2-bis e 3, del richiamato decreto
legislativo n. 502 del  1992  concernenti  l'accesso  alla  posizione
funzionale iniziale del profilo professionale medico;
  Visto  l'art. 16 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992
che prevede  che  la  formazione  medica  implica  la  partecipazione
guidata  o  diretta  alla  totalita'  delle  attivita'  mediche,  ivi
comprese la medicina preventiva, le guardie,  l'attivita'  di  pronto
soccorso,  l'attivita'  ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le
discipline chirurgiche, nonche' la  graduale  assunzione  di  compiti
assistenziali  e  l'esecuzione  di interventi con autonomia vincolata
alle direttive ricevute;
  Ritenuto di prevedere, in relazione alle modalita'  di  accesso  al
ruolo  medico,  alle  specifiche esigenze connesse alla formazione ed
agli oneri  finanziari  per  le  borse  di  studio,  che  l'attivita'
formativa di tutti gli specializzandi debba essere svolta di norma in
misura  prevalente  nelle  strutture delle aziende ospedaliere, delle
unita' sanitarie locali  e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico; fatte salve le particolari esigenze derivanti
dalla oggettiva distribuzione delle strutture, da  individuare  negli
accordi   tra   regioni   e   universita',   onde   consentire   agli
specializzandi di svolgere le attivita' formative necessarie  per  la
loro   professionalizzazione   secondo   parametri   quantitativi   e
qualitativi adeguati;
  Ritenuto, anche in  considerazione  del  prevalente  coinvolgimento
nella formazione delle strutture extra universitarie, di prevedere un
apposito organo per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e
della  rispondenza  dell'attivita'  delle  scuole di specializzazione
agli obiettivi didattici generali;
  Acquisita l'intesa con il Ministero  degli  affari  esteri  per  la
determinazione  del  numero  dei  posti  da riservare nelle scuole ai
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
  Sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano  e  le
facolta' di medicina e chirurgia;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per gli anni accademici 1994-95, 1995-96, 1996-97 il fabbisogno
annuo  dei  medici   specialisti   da   formare   nelle   scuole   di
specializzazione di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 8
agosto  1991, n. 257, e' determinato in 6.500 medici come da allegata
tabella 1.