IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed, in particolare, l'art. 2 concernente la programmazione triennale del numero di specialisti da formare; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 257; Visti i decreti in data 30 ottobre 1993 e 25 novembre 1994 del Ministro dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 278 del 26 novembre 1993 e n. 295 del 19 dicembre 1994 con i quali e' stato rettificato ed integrato il predetto elenco delle scuole di specializzazione; Considerato che l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 257 del 1991 prevede che ogni tre anni deve essere determinato il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare si deve tenere anche conto delle specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 dello stesso decreto legislativo; Considerato che, ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, la formazione specialistica si realizza a tempo pieno con la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche e con la graduale assunzione di compiti assistenziali; Considerato che, per consentire una piu' completa formazione professionale, pratica e teorica, ai sensi delle richiamate disposizioni della legge nazionale nonche' delle direttive comunitarie in materia, e' necessario che la formazione si svolga prevalentemente nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 17 dicembre 1991 del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro con il quale e' stato determinato, nel numero complessivo di 6.500 unita', il fabbisogno annuo, dal 1 novembre 1991 e per due anni accademici successivi, di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione; Ritenuto che gli elementi sui quali e' stata effettuata la valutazione del fabbisogno per detto triennio siano tuttora validi in quanto il processo di riorganizzazione dei servizi sanitari, previsto dal decreto degislativo n. 502 del 1992, e' appena avviato e, quindi, che non e' ancora possibile valutare compiutamente le nuove esigenze sanitarie del Paese; Considerato, al riguardo, che e' in corso la riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992, compresa la chiusura degli ospedali con un numero di posti letto inferiore a 120, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' la ridefinizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in base ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 502 del 1992 ed ai criteri contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato, altresi', che non e' stata ancora definita la disciplina del rapporto convenzionale con i medici specialisti pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992; Ritenuto, per le suesposte considerazioni, opportuno confermare, per il prossimo triennio accademico, l'attuale fabbisogno annuo di 6.500 specialisti, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conseguenza del processo di riorganizzazione in atto; Ritenuto di dover stabilire contestualmente, per ciascuna specializzazione,il numero complessivo delle borse da distribuire fra le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al fabbisogno di medici specialisti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede una aliquota di posti aggiuntivi, non superiore al 30% di quelli ordinari, da riservare, nelle scuole di specializzazione, al personale medico dipendente dagli enti e dalle strutture convenzionate con l'universita'; Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono obbligatoriamente coinvolti nella formazione degli specializzandi e che, pertanto, il richiamato limite del 30% deve intendersi superato riconoscendo al personale medico in servizio nelle predette strutture presso le quali si svolge la formazione il diritto a partecipare alla formazione stessa in deroga al predetto limite; Ritenuto, conseguentemente, che il personale medico in servizio presso le strutture dove si svolge la formazione debba essere ammesso in soprannumero ai corsi di specializzazione della disciplina di appartenenza, nei limiti e con le modalita' stabiliti nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni; Visti gli articoli 15 e 18, comma 2-bis e 3, del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 concernenti l'accesso alla posizione funzionale iniziale del profilo professionale medico; Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 che prevede che la formazione medica implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute; Ritenuto di prevedere, in relazione alle modalita' di accesso al ruolo medico, alle specifiche esigenze connesse alla formazione ed agli oneri finanziari per le borse di studio, che l'attivita' formativa di tutti gli specializzandi debba essere svolta di norma in misura prevalente nelle strutture delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; fatte salve le particolari esigenze derivanti dalla oggettiva distribuzione delle strutture, da individuare negli accordi tra regioni e universita', onde consentire agli specializzandi di svolgere le attivita' formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati; Ritenuto, anche in considerazione del prevalente coinvolgimento nella formazione delle strutture extra universitarie, di prevedere un apposito organo per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e della rispondenza dell'attivita' delle scuole di specializzazione agli obiettivi didattici generali; Acquisita l'intesa con il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo; Sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le facolta' di medicina e chirurgia; Visto l'art. 7 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100; Decreta: Art. 1. 1. Per gli anni accademici 1994-95, 1995-96, 1996-97 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e' determinato in 6.500 medici come da allegata tabella 1.