Art. 2. 1. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e' di 120. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.