Art. 2.
  1. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti
dai  Paesi  in  via  di  sviluppo  e'  di  120. Alla ripartizione dei
predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si  provvede
con  il decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257.