Art. 3. 1. Per l'anno accademico 1994-95 il numero di borse di studio, attribuite secondo le norme dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e' riportato per ciascuna specializzazione nell'allegata tabella 2. 2. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, entro la concorrenza dei numeri di cui alla tabella 1 e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza rispetto ai numeri della tabella 2 ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle universita'. 3. Il personale medico in servizio nelle aziende ospedaliere, nelle unita' sanitarie locali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presso i quali si svolge la formazione, e' ammesso alle scuole di specializzazione della disciplina di appartenenza, in soprannumero rispetto ai numeri della tabella 2, nei limiti e con le modalita' stabiliti nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi e senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza.