Art. 3.
  1.  Per  l'anno  accademico  1994-95  il numero di borse di studio,
attribuite secondo le norme dell'art. 6  del  decreto  legislativo  8
agosto  1991,  n.  257,  e'  riportato  per ciascuna specializzazione
nell'allegata tabella 2.
  2. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, commi
3 e 5, del decreto legislativo  8  agosto  1991,  n.  257,  entro  la
concorrenza  dei  numeri  di  cui  alla tabella 1 e ferma restando la
utilizzazione  ed  il  rispetto  delle  graduatorie  risultanti   dai
concorsi  per  l'ammissione  alle scuole, possono essere ammessi alle
scuole stesse medici in eccedenza rispetto ai numeri della tabella  2
ove   sussistano   risorse   aggiuntive   comunque   acquisite  dalle
universita'.
  3. Il personale medico in servizio nelle aziende ospedaliere, nelle
unita' sanitarie locali  e  negli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  presso  i  quali  si svolge la formazione, e'
ammesso  alle  scuole  di  specializzazione   della   disciplina   di
appartenenza, in soprannumero rispetto ai numeri della tabella 2, nei
limiti  e  con  le modalita' stabiliti nei protocolli d'intesa tra le
universita' e le regioni salvaguardando, comunque,  la  funzionalita'
dei servizi e senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza.