Art. 4.
  1.  Fatte  salve particolari esigenze da individuare nei protocolli
d'intesa tra regioni ed universita', ai sensi dell'art. 6,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  l'attivita'
formativa degli iscritti alle scuole di specializzazione  si  svolge,
di  norma,  per circa i due terzi della stessa, nelle strutture delle
aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e  degli  istituti
di  ricovero  e cura a carattere scientifico individuati nei predetti
protocolli d'intesa tra universita' e regioni,  e  con  le  modalita'
stabilite   negli  ordinamenti  didattici  e  negli  accordi  tra  le
universita' e i singoli enti in cui ricadono le predette strutture.