Art. 4. 1. Fatte salve particolari esigenze da individuare nei protocolli d'intesa tra regioni ed universita', ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' formativa degli iscritti alle scuole di specializzazione si svolge, di norma, per circa i due terzi della stessa, nelle strutture delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico individuati nei predetti protocolli d'intesa tra universita' e regioni, e con le modalita' stabilite negli ordinamenti didattici e negli accordi tra le universita' e i singoli enti in cui ricadono le predette strutture.