Art. 5. 1. E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e della rispondenza dell'attivita' delle scuole di specializzazione agli obiettivi didattici generali di ciascuna di esse, nonche' per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualita' delle scuole nelle singole sedi. 2. L'osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero della sanita'. 3. L'osservatorio e' costituito da: tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; due rappresentanti del Ministero della sanita'; un rappresentante dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; un rappresentante delle facolta' di medicina e chirurgia, designato dalla conferenza dei presidi; un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni; un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici. 4. L'osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascuna scuola di specializzazione da un presidente della relativa struttura didattica. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione dell'osservatorio ed alle integrazioni, acquisite le eventuali designazioni. 5. L'osservatorio puo' eventualmente coinvolgere specializzandi nell'attivita' di valutazione. 6. In caso di verifica negativa, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attivita' didattica e di addestramento professionale alle quali le singole scuole di specializzazione debbono adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, la scuola e' soppressa. 7. Agli oneri di funzionamento dell'osservatorio, valutati 10 milioni annui, si provvede a carico del cap. 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 1995 Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI p. Il Ministro del tesoro GIARDA Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 292