Art. 5.
  1.  E'  istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la
valutazione della  qualita'  dell'insegnamento  e  della  rispondenza
dell'attivita'   delle  scuole  di  specializzazione  agli  obiettivi
didattici generali di ciascuna  di  esse,  nonche'  per  la  verifica
almeno  ogni  triennio,  attraverso  richieste  documentali  ed anche
attraverso analisi in loco, della qualita' delle scuole nelle singole
sedi.
  2.   L'osservatorio   e'    costituito    presso    il    Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, con
decreto del predetto Ministero di concerto  con  il  Ministero  della
sanita'.
  3. L'osservatorio e' costituito da:
   tre  rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
   due rappresentanti del Ministero della sanita';
   un rappresentante dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
   un  rappresentante  delle  facolta'  di  medicina   e   chirurgia,
designato dalla conferenza dei presidi;
   un   rappresentante  delle  regioni,  designato  dalla  Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni;
   un rappresentante della Federazione  nazionale  degli  ordini  dei
medici.
  4.  L'osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascuna
scuola di specializzazione da un presidente della relativa  struttura
didattica.  Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica procede alla  costituzione  dell'osservatorio  ed  alle
integrazioni, acquisite le eventuali designazioni.
  5.  L'osservatorio  puo'  eventualmente  coinvolgere specializzandi
nell'attivita' di valutazione.
  6. In caso di verifica negativa, sono  dettate  prescrizioni  sulle
strutture   ed   attrezzature   o   sull'attivita'   didattica  e  di
addestramento  professionale  alle  quali  le   singole   scuole   di
specializzazione  debbono adeguarsi nei termini prescritti e comunque
non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti  i
prescritti adeguamenti, la scuola e' soppressa.
  7.  Agli  oneri  di  funzionamento  dell'osservatorio,  valutati 10
milioni annui, si provvede a carico del  cap.  1125  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e inviato al Ministero di grazia  e  giustizia  per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 17 maggio 1995
                      Il Ministro della sanita'
                              GUZZANTI
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                               SALVINI
                      p. Il Ministro del tesoro
                               GIARDA
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 292