Art. 10.
  1.  Il  centro  informativo  del Dipartimento delle entrate tiene a
disposizione delle banche i supporti gia' elaborati  per  un  periodo
non superiore a sei mesi.
  2.  Qualora  i  supporti  non  venissero  ritirati entro il termine
indicato al precedente comma, il centro informativo del  Dipartimento
delle entrate procedera' alla loro distruzione.