Art. 3. 1. Le banche sono tenute a svolgere il servizio di accettazione delle deleghe durante tutto il corso dell'anno, a prescindere dai previsti termini di versamento dei tributi. 2. Separatamente per ciascuna delle operazioni incluse nella delega, alla banca compete la commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 3. Il versamento dei tributi da parte della banca va effettuato direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana nella cui provincia ha sede la dipendenza della banca che ha ricevuto la delega, utilizzando la distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro. 4. I versamenti vanno effettuati, per ciascuna banca, da una dipendenza capofila per ciascuna provincia. 5. Le banche sono tenute ad indicare nelle distinte di versamento, di cui al comma 3, alla voce "codice versante", il mumero di codice ABI. 6. I versamenti di cui al comma 3 devono essere eseguiti entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13. 7. Le somme riscosse a titolo di contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale vanno versate dalle banche, al netto delle commissioni spettanti, previo accertamento e suddivisione delle somme riscosse su base regionale, nelle apposite contabilita' speciali di giro fondi aperte per tale finalita' presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a norma del decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993. Qualora la dipendenza delegata al pagamento del tributo operi nella stessa regione destinataria delle somme, la banca deve effettuare il riversamento delle somme riscosse entro cinque giorni presso la sezione di tesoreria del capoluogo della stessa regione o della provincia autonoma; ove manchi tale coincidenza, la banca riversa presso la competente sezione di tesoreria le somme riscosse entro sette giorni dalla data di conferimento della delega. 8. Le banche non aventi dipendenze nel capoluogo di provincia o di regione, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti possono effettuare i versamenti di cui ai commi 4 e 7 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competente; limitatamente ai versamenti di cui al comma 7 nell'ipotesi considerata, le banche possono effettuare i versamenti sui conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 9. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ubicate sull'intero territorio nazionale e gli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana rilasciano alle banche stesse, ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento, mentre trasmettono l'estratto della stessa direttamente alla coesistente ragioneria provinciale dello Stato. 10. Le banche devono tenere distinti conti e conservare in ordine cronologico la copia degli attestati, nonche' le distinte di versamento e le quietanze di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni successivi a quello in cui l'operazione e' stata eseguita.