Art. 3.
  1.  Le  banche  sono  tenute a svolgere il servizio di accettazione
delle deleghe durante tutto il corso  dell'anno,  a  prescindere  dai
previsti termini di versamento dei tributi.
  2.  Separatamente  per  ciascuna  delle  operazioni  incluse  nella
delega, alla banca compete la commissione prevista dall'art. 5  della
legge 4 ottobre 1986, n. 657.
  3.  Il  versamento  dei  tributi da parte della banca va effettuato
direttamente alla competente sezione di tesoreria  provinciale  dello
Stato o all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana nella
cui  provincia  ha  sede la dipendenza della banca che ha ricevuto la
delega, utilizzando la distinta di versamento prevista dalle  vigenti
istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
  4.  I  versamenti  vanno  effettuati,  per  ciascuna  banca, da una
dipendenza capofila per ciascuna provincia.
  5. Le banche sono tenute ad indicare nelle distinte di  versamento,
di  cui  al comma 3, alla voce "codice versante", il mumero di codice
ABI.
  6. I versamenti di cui al comma 3 devono essere eseguiti  entro  il
quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine,
salvo  quanto  disposto  dal  terzo  comma  dell'art. 2963 del codice
civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e  dall'art.  1
della legge 24 gennaio 1962, n. 13.
  7.  Le  somme riscosse a titolo di contributo per le prestazioni al
Servizio sanitario nazionale vanno versate  dalle  banche,  al  netto
delle commissioni spettanti, previo accertamento e suddivisione delle
somme   riscosse  su  base  regionale,  nelle  apposite  contabilita'
speciali di giro fondi aperte per tale finalita' presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di  regione
e  nelle  province  autonome di Trento e Bolzano, a norma del decreto
del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  34  dell'11  febbraio  1993.    Qualora  la dipendenza
delegata  al  pagamento  del  tributo  operi  nella  stessa   regione
destinataria  delle  somme,  la banca deve effettuare il riversamento
delle somme  riscosse  entro  cinque  giorni  presso  la  sezione  di
tesoreria  del  capoluogo  della  stessa  regione  o  della provincia
autonoma; ove manchi tale coincidenza, la  banca  riversa  presso  la
competente  sezione di tesoreria le somme riscosse entro sette giorni
dalla data di conferimento della delega.
  8. Le banche non aventi dipendenze nel capoluogo di provincia o  di
regione,  sempre  nei  termini  previsti  dalle norme vigenti possono
effettuare i versamenti di cui ai commi 4 e 7 tramite  corrispondenti
bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
competente;   limitatamente   ai   versamenti   di  cui  al  comma  7
nell'ipotesi considerata, le banche possono effettuare  i  versamenti
sui conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello
Stato  dei capoluoghi delle singole regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano.
  9.   Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  ubicate
sull'intero territorio nazionale e gli uffici provinciali della Cassa
regionale siciliana rilasciano alle banche stesse, ai sensi dell'art.
282 delle istruzioni generali sui servizi del  Tesoro,  la  quietanza
relativa all'avvenuto versamento, mentre trasmettono l'estratto della
stessa  direttamente  alla  coesistente  ragioneria provinciale dello
Stato.
  10. Le banche devono tenere distinti conti e conservare  in  ordine
cronologico   la  copia  degli  attestati,  nonche'  le  distinte  di
versamento e le quietanze di cui al comma 9 del presente articolo.  I
predetti  documenti  devono essere conservati per un periodo di dieci
anni successivi a quello in cui l'operazione e' stata eseguita.