Art. 4. 1. Le somme ricevute, al netto delle commissioni spettanti, devono essere riversate dalle banche sui competenti capitoli di bilancio, ovvero nelle apposite contabilita' speciali, con le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Per le operazioni eseguite sul territorio nazionale, ad esclusione della regione siciliana, le banche versano le somme ricevute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124/T. 3. Per le operazioni effettuate in Sicilia, la banca versa: a) direttamente all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta di versamento Mod. 20 sc, le sottoindicate imposte: 1) l'IRPEF, e le somme ricevute a titolo di imposta sostitutiva, di cui all'art. 5, punti 1, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28 e 30; 2) il 12,60 per cento dell'ILOR versata dalle persone fisiche e dalle societa' di persone di cui all'art. 5, punti 2, 3, 14 e 15; b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124/T, le sottoindicate imposte: 1) la quota dell'87,40 per cento dell'ILOR versata dalle persone fisiche e dalle societa' di persone, di cui all'art. 5, punti 2, 3, 14 e 15; 2) le imposte e i tributi che per espressa disposizione di legge sono riservate all'erario, di cui all'art. 5, punti 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36; c) presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, nelle apposite contabilita' speciali di girofondi, le somme riscosse a titolo di contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 5, punti 4, 5, 8 e 9. 4. Gli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana rilasciano alle banche le quietanze relative all'avvenuto versamento dell'IRPEF, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR e del 12,60 per cento dell'ILOR spettante alla regione siciliana e trasmettono gli estratti delle quietanze stesse alla competente ragioneria provinciale dello Stato. 5. Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale dell'ILOR allo Stato ed alla regione siciliana sono arrotondati per eccesso o per difetto alle 5 lire. 6. Per le operazioni effettuate nel territorio della regione siciliana, in sede di riversamento le aziende di credito devono tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 12 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1995, per quanto concerne il riversamento degli incrementi di gettito verificatisi nella regione da far affluire all'erario.