Art. 4.
  1.  Le somme ricevute, al netto delle commissioni spettanti, devono
essere riversate dalle banche sui competenti  capitoli  di  bilancio,
ovvero  nelle apposite contabilita' speciali, con le modalita' di cui
ai commi successivi.
  2.  Per  le  operazioni  eseguite  sul  territorio  nazionale,   ad
esclusione  della  regione  siciliana,  le  banche  versano  le somme
ricevute alla  competente  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello
Stato,  utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle
vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124/T.
  3. Per le operazioni effettuate in Sicilia, la banca versa:
    a) direttamente all'ufficio  provinciale  della  Cassa  regionale
siciliana,  utilizzando  la  distinta  di  versamento  Mod. 20 sc, le
sottoindicate imposte:
    1) l'IRPEF, e le somme ricevute a titolo di imposta  sostitutiva,
di cui all'art. 5, punti 1, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28 e 30;
    2)  il  12,60 per cento dell'ILOR versata dalle persone fisiche e
dalle societa' di persone di cui all'art. 5, punti 2, 3, 14 e 15;
    b) direttamente alla competente sezione di tesoreria  provinciale
dello  Stato, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista
dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124/T,
le sottoindicate imposte:
    1) la quota dell'87,40 per cento dell'ILOR versata dalle  persone
fisiche  e  dalle societa' di persone, di cui all'art. 5, punti 2, 3,
14 e 15;
    2) le imposte e i tributi che per espressa disposizione di  legge
sono riservate all'erario, di cui all'art. 5, punti 6, 7, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
    c)  presso  le  sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato di
Palermo, nelle apposite contabilita' speciali di girofondi, le  somme
riscosse  a  titolo  di  contributo  per  le  prestazioni al Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 5, punti 4, 5, 8 e 9.
  4.  Gli  uffici  provinciali  della   Cassa   regionale   siciliana
rilasciano  alle banche le quietanze relative all'avvenuto versamento
dell'IRPEF, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF  e  dell'ILOR  e  del
12,60   per  cento  dell'ILOR  spettante  alla  regione  siciliana  e
trasmettono gli  estratti  delle  quietanze  stesse  alla  competente
ragioneria provinciale dello Stato.
  5.  Gli  importi risultanti dall'attribuzione percentuale dell'ILOR
allo Stato ed alla regione siciliana sono arrotondati per  eccesso  o
per difetto alle 5 lire.
  6.  Per  le  operazioni  effettuate  nel  territorio  della regione
siciliana, in sede di riversamento le aziende di credito devono tener
conto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, del  decreto
ministeriale  12 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 giugno 1995, per quanto concerne il riversamento degli  incrementi
di gettito verificatisi nella regione da far affluire all'erario.