Art. 8.
  1.  Il  sistema  informativo  del  Ministero  del tesoro Ragioneria
generale  dello  Stato,   trasmette   al   centro   informativo   del
Dipartimento  delle  entrate del Ministero delle finanze, su supporto
magnetico, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato  e  dagli  uffici  provinciali  della Cassa
regionale siciliana a fronte  dei  versamenti  delle  banche  di  cui
all'art.  3,  con esclusione di quelle emesse a fronte dei versamenti
relativi alla quota del 12,60  per  cento  dell'ILOR,  quale  entrata
propria  della  regione siciliana, e di quelle relative al contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale.  I  dati  delle
quietanze  devono  pervenire  con  cadenza  mensile.  Con  successive
istruzioni saranno stabilite le modalita' di registrazione e di invio
dei  dati  relativi  alle  quietanze  emesse  dalla  Cassa  regionale
siciliana per quanto concerne le entrate proprie della regione.
  2. Il contenuto informativo dei supporti magnetici da trasmettere a
cura del Ministero del tesoro e' riportato nell'allegato 3.
  3.  Sulla base dei dati forniti dalle banche di cui agli articoli 6
e 7 e di quelli forniti a norma del comma 1,  il  centro  informativo
del  Dipartimento  delle entrate esegue controlli intesi a verificare
che:
   a) quanto dichiarato dalla  banca  come  versato  alla  competente
sezione  di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio
provinciale della Cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai
dati  registrati  sull'archivio   quietanze   fornito   dal   sistema
informativo  del  Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello
Stato;
   b)  il  versamento  sia  effettuato  alla  sezione  di   tesoreria
provinciale   dello  Stato  o  all'ufficio  provinciale  della  Cassa
regionale siciliana entro il quinto giorno  successivo  a  quello  di
ricevimento  delle  deleghe,  salvo  quanto  previsto alla successiva
lettera c) e quanto disposto  dal  terzo  comma  dell'art.  2963  del
codice  civile,  dal  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n. 1,
dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13;
   c) il versamento del contributo per le  prestazioni  del  servizio
sanitario   nazionale,  dello  stesso  contributo  e  della  relativa
sopratassa dovuta in base a dichiarazione integrativa, sia effettuato
presso le sezioni di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  entro  il
settimo  giorno  successivo a quello di ricevimento della delega, nel
caso in cui non  ci  sia  coincidenza  tra  la  regione  o  provincia
autonoma  destinataria  del gettito e la regione o provincia autonoma
ove opera la dipendenza delegata;
   d) la commissione trattenuta  dalle  banche  sia  quella  prevista
dall'art.  17  della  legge  2 dicembre 1975, n. 576, come modificato
dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.
  4. Il centro informativo del Dipartimento  delle  entrate  verifica
che  gli  importi e le date relativi ai pagamenti di imposta mediante
delega comunicati dalle banche coincidano  con  quelli  indicati  dai
contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi o in altre dichiarazioni
o  domande,  i  cui  dati  sono  registrati  negli  archivi magnetici
dell'anagrafe tributaria.
  5.  I  controlli  di  cui  al comma 3 vengono effettuati sulla base
delle quietanze emesse  dalle  sezioni  delle  tesorerie  provinciali
dello  Stato  e,  per  le  operazioni effettuate nel territorio della
regione siciliana, dagli uffici  provinciali  della  Cassa  regionale
siciliana.
  6.  Le  discordanze evidenziate dal controllo di cui ai commi 3 e 4
devono essere segnalate ai competenti uffici finanziari o agli  altri
enti destinatari del gettito.