Art. 8. 1. Il sistema informativo del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana a fronte dei versamenti delle banche di cui all'art. 3, con esclusione di quelle emesse a fronte dei versamenti relativi alla quota del 12,60 per cento dell'ILOR, quale entrata propria della regione siciliana, e di quelle relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. I dati delle quietanze devono pervenire con cadenza mensile. Con successive istruzioni saranno stabilite le modalita' di registrazione e di invio dei dati relativi alle quietanze emesse dalla Cassa regionale siciliana per quanto concerne le entrate proprie della regione. 2. Il contenuto informativo dei supporti magnetici da trasmettere a cura del Ministero del tesoro e' riportato nell'allegato 3. 3. Sulla base dei dati forniti dalle banche di cui agli articoli 6 e 7 e di quelli forniti a norma del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli intesi a verificare che: a) quanto dichiarato dalla banca come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; b) il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle deleghe, salvo quanto previsto alla successiva lettera c) e quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13; c) il versamento del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, dello stesso contributo e della relativa sopratassa dovuta in base a dichiarazione integrativa, sia effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il settimo giorno successivo a quello di ricevimento della delega, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la regione o provincia autonoma destinataria del gettito e la regione o provincia autonoma ove opera la dipendenza delegata; d) la commissione trattenuta dalle banche sia quella prevista dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, come modificato dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 4. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate verifica che gli importi e le date relativi ai pagamenti di imposta mediante delega comunicati dalle banche coincidano con quelli indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi o in altre dichiarazioni o domande, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria. 5. I controlli di cui al comma 3 vengono effettuati sulla base delle quietanze emesse dalle sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato e, per le operazioni effettuate nel territorio della regione siciliana, dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana. 6. Le discordanze evidenziate dal controllo di cui ai commi 3 e 4 devono essere segnalate ai competenti uffici finanziari o agli altri enti destinatari del gettito.