Art. 2. L'art. 88 relativo al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche e' soppresso e sostituito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli: Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali Art. 88. - Alla facolta' di scienze statistiche afferisce il corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali di durata quadriennale. Art. 89. - Il corso di laurea si articola in percorsi. Ciascun percorso prevede un biennio comune ed un biennio specialistico per complessive ventiquattro materie oltre un esame idoneativo di lingua. Art. 90. - Il numero degli iscritti a ciascun anno del corso di laurea puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di scienze statistiche, su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, sulla base delle strutture disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione saranno stabilite dal consiglio di facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea. Art. 91. - Sono titoli di ammissione per l'iscrizione al corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, quelli previsti dalla normativa vigente. Art. 92. - Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea di cui all'art. 88, sono quelli indicati nel successivo art. 98. Art. 93. - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e del corso di diploma di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti da esame con esito positivo, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di corso di laurea. In ogni caso sara' riconosciuta la prova di idoneita' di lingua. Il consiglio di corso di laurea determina nel regolamento previsto dalla legge n. 341/1990, i criteri per la convalida degli esami superati. Art. 94. - Il piano di studi del corso di laurea comprende otto insegnamenti fondamentali, dodici caratterizzanti e quattro opzionali. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti, di norma, nei primi due anni di corso. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualita' stabilito nel regolamento didattico dell'Ateneo di ventiquattro nonche' la prova di idoneita' di lingua e l'esame di laurea. Art. 95. - Il consiglio di corso di laurea puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita' di Messina o in altre universita' anche straniere. Inoltre le materie opzionali potranno anche essere scelte tra le materie caratterizzanti dei vari percorsi culturali. Art. 96. - Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare ventiquattro esami di insegnamenti annuali ed una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna da scegliere tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. La prova di idoneita' puo' esere sostenuta anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 97. - Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalita' degli esami di profitto e della prova di idoneita'. L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi scritta su un argomento relativo ad uno degli insegnamenti superati, secondo le modalita' stabilite dal consiglio di corso di laurea. Art. 98. - Si considerano facenti parte dello statuto del corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, tutte le materie riportate all'art. 24 della tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992. Le discipline che si considerano previste sono le seguenti: Materie fondamentali (comuni a tutti gli indirizzi): analisi dei dati; analisi matematica; calcolo delle probabilita'; fondamenti di informatica; geometria; istituzioni di analisi matematica; statistica; teoria dei campioni. Materie caratterizzanti: analisi statistica multivariata; biometria; contabilita' nazionale; demografia; demografia economica; demografia sociale; demografia storica; econometria; geografia della popolazione; geografia politica ed economica; istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico; istituzioni di economia; metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi; metodologia e tecnica della ricerca sociale; modelli demografici; sociologia; statistica computazionale; statistica economica; statistica medica; statistica per la ricerca sociale. Materie opzionali: classificazione ed analisi dei dati economici; diritto commerciale; ecologia umana; economia applicata; epidemiologia; legislazione bancaria; ricerca operativa; sociologia del lavoro; statistica applicata alle scienze biologiche; teoria dell'inferenza statistica. Art. 99. - Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1993. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 1 settembre 1995 Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES