Art. 2.
  Le  intensita'  delle  componenti di campo elettrico e di induzione
magnetica, di cui ai punti a)  e  b)  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23  aprile  1992,  sono da
intendersi espresse in valore efficace; il valore quadratico medio di
cui agli stessi punti, e' da intendersi come  radice  quadrata  della
somma dei quadrati delle componenti.