Art. 2. Le intensita' delle componenti di campo elettrico e di induzione magnetica, di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, sono da intendersi espresse in valore efficace; il valore quadratico medio di cui agli stessi punti, e' da intendersi come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti.