Art. 4.
  A  far  data  dai  dodici  mesi  successivi alla data di entrata in
vigore del presente  decreto,  i  progetti  di  risanamento  verranno
presentati al Ministero dell'ambiente con cadenza annuale, secondo le
priorita'   indicate   nelle   sopracitate  relazioni  inviate  dagli
esercenti  degli  elettrodomestici,  tenendo  conto  dell'obbligo  di
garantire la continuita' del servizio elettrico.
  Entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto, gli  esercenti  degli  elettrodotti  dovranno  inoltrare  al
Ministero  dell'ambiente  il  programma  generale  dei progetti sopra
richiamati,  articolato  secondo  i  suddetti   criteri,   segnalando
tuttavia  i  casi di programmazione temporale vincolata all'esercizio
degli elettrodotti stessi.
  Il completamento delle azioni  di  risanamento  e'  fissato  al  31
dicembre 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1995
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                DINI
                      Il Ministro dell'ambiente
                               BARATTA
                      Il Ministro della sanita'
                              GUZZANTI