Art. 4. A far data dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti di risanamento verranno presentati al Ministero dell'ambiente con cadenza annuale, secondo le priorita' indicate nelle sopracitate relazioni inviate dagli esercenti degli elettrodomestici, tenendo conto dell'obbligo di garantire la continuita' del servizio elettrico. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno inoltrare al Ministero dell'ambiente il programma generale dei progetti sopra richiamati, articolato secondo i suddetti criteri, segnalando tuttavia i casi di programmazione temporale vincolata all'esercizio degli elettrodotti stessi. Il completamento delle azioni di risanamento e' fissato al 31 dicembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 1995 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro dell'ambiente BARATTA Il Ministro della sanita' GUZZANTI