IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 febbraio 1993; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di medicina veterinaria in data 10 febbraio 1995, consiglio di amministrazione in data 26 aprile 1995, senato accademico in data 2 maggio 1995); Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. Gli articoli da 149 a 153 sono soppressi.