IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo e' costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore; Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalita' dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico; Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990; Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995; Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n. 122/1989; Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza; Visti i propri decreti del 6 giugno 1994, n. 13, del 29 novembre 1994, n. 47, e del 13 dicembre 1994, n. 52, con i quali si e' provveduto ad impegnare lo stanziamento di competenza 1994 dell'importo di L. 297.500.000.000 e ad autorizzare il versamento complessivamente ammontante a L. 185.085.295.000 pari alle somme ammesse a contributo e indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi; Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso le delibere regionali di approvazione dei programmi del Veneto, del Molise e della Liguria in base alle quali si deve procedere al trasferimento di ulteriori quote ammissibili a contributo in aggiunta a quelle di cui alle soprarichiamate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi; Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento 1995 ed autorizzare il versamento, a favore delle regioni e province autonome interessate, del contributo previsto dai sopracitati articoli 3 e 6 della legge n. 122/1989; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 297.500.000.000, relativa allo stanziamento 1995, e' impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalita' esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate: Spettanze Spettanze art. 3 art. 6 Totale Regioni (in lire) (in lire) (in lire) - - - - Abruzzo 5.440.000.000 - 5.440.000.000 Basilicata 5.865.000.000 - 5.865.000.000 Calabria 5.723.305.000 3.910.000.000 9.633.305.000 Campania 10.460.610.000 22.227.500.000 32.688.110.000 Emilia-Romagna 10.585.305.000 6.630.000.000 17.215.305.000 Lazio 4.340.610.000 28.730.000.000 33.070.610.000 Liguria 2.929.610.000 8.287.500.000 11.217.110.000 Lombardia 16.954.610.000 27.922.500.000 44.877.110.000 Marche 4.975.305.000 - 4.975.305.000 Molise 1.405.305.000 - 1.405.305.000 Piemonte 7.140.000.000 15.640.000.000 22.780.000.000 Puglia 9.225.305.000 9.860.000.000 19.085.305.000 Toscana 8.409.305.000 8.415.000.000 16.824.305.000 Umbria 2.935.305.000 - 2.935.305.000 Veneto 11.854.610.000 5.142.500.000 16.997.110.000 Valle d'Aosta 804.610.000 - 804.610.000 Provincia autonoma di Trento 1.490.900.000 - 1.490.900.000 Friuli-Venezia Giulia 3.184.610.000 2.975.000.000 6.159.610.000 Sicilia 8.545.305.000 24.480.000.000 33.025.305.000 Sardegna 3.570.000.000 5.780.000.000 9.350.000.000 Provincia autonoma di Bolzano 1.660.390.000 - 1.660.390.000 _______________ _______________ _______________ Totale . . . 127.500.000.000 170.000.000.000 297.500.000.000