IL DIRETTORE GENERALE
                          PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge  n.  158/1990,  con  il  quale
viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo
e'  costituito  da  una  quota  fissa,  pari  a  quella assegnata per
l'esercizio 1990, e da una  quota  variabile  determinata  con  legge
finanziaria  comprendente  gli  stanziamenti  annuali  previsti dalle
leggi di settore;
  Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in  materia  di
parcheggi  in  particolare  gli  articoli  3 e 6 che disciplinano gli
interventi, rispettivamente, per la generalita' dei comuni  e  quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  della  legge  n.  537/1993 - recante
interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce,  fra
l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo
1989,  n.  122,  s'intendono  di  competenza  regionale ed i relativi
finanziamenti confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione  del
15  per  cento,  nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3,
comma 1, della legge n. 158/1990;
  Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il
quale viene  stabilito  che  la  conferenza  Stato-regione  indica  i
criteri  di  riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale
di sviluppo;
  Vista  la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1994,  n.  726,   per
l'esercizio 1995;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano  emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le
allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente,  relative  alle  quote  da
devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n.
122/1989;
  Visto,   in  particolare,  il  punto  5)  dei  sopracitati  criteri
direttivi il quale stabilisce che le  delibere  di  approvazione  dei
programmi   regionali   costituiscono   titolo   necessario   per  il
trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il  residuo
limite di stanziamento di competenza;
  Visti  i  propri  decreti del 6 giugno 1994, n. 13, del 29 novembre
1994, n. 47, e del 13 dicembre  1994,  n.  52,  con  i  quali  si  e'
provveduto   ad   impegnare   lo   stanziamento  di  competenza  1994
dell'importo di L. 297.500.000.000 e  ad  autorizzare  il  versamento
complessivamente  ammontante  a  L.  185.085.295.000  pari alle somme
ammesse a contributo e indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei
criteri direttivi;
  Considerato che la conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ha
trasmesso le delibere regionali di  approvazione  dei  programmi  del
Veneto,  del  Molise  e  della  Liguria  in  base  alle quali si deve
procedere  al  trasferimento  di  ulteriori   quote   ammissibili   a
contributo  in  aggiunta a quelle di cui alle soprarichiamate tabelle
1) e 3) dei criteri direttivi;
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30  del  16  febbraio  1995, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale  si  comunica  il
venir  meno  del  congelamento  delle  quote spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno  dell'intero  stanziamento
1995  ed autorizzare il versamento, a favore delle regioni e province
autonome  interessate,  del  contributo  previsto   dai   sopracitati
articoli 3 e 6 della legge n. 122/1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La   somma   complessiva  di  L.  297.500.000.000,  relativa  allo
stanziamento 1995, e' impegnata a favore  delle  regioni  e  province
autonome  di  Trento e Bolzano, per le finalita' esposte in premessa,
secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:
                          Spettanze       Spettanze
                           art. 3          art. 6         Totale
    Regioni               (in lire)       (in lire)      (in lire)
       -                      -               -               -
Abruzzo                 5.440.000.000         -         5.440.000.000
Basilicata              5.865.000.000         -         5.865.000.000
Calabria                5.723.305.000   3.910.000.000   9.633.305.000
Campania               10.460.610.000  22.227.500.000  32.688.110.000
Emilia-Romagna         10.585.305.000   6.630.000.000  17.215.305.000
Lazio                   4.340.610.000  28.730.000.000  33.070.610.000
Liguria                 2.929.610.000   8.287.500.000  11.217.110.000
Lombardia              16.954.610.000  27.922.500.000  44.877.110.000
Marche                  4.975.305.000         -         4.975.305.000
Molise                  1.405.305.000         -         1.405.305.000
Piemonte                7.140.000.000  15.640.000.000  22.780.000.000
Puglia                  9.225.305.000   9.860.000.000  19.085.305.000
Toscana                 8.409.305.000   8.415.000.000  16.824.305.000
Umbria                  2.935.305.000         -         2.935.305.000
Veneto                 11.854.610.000   5.142.500.000  16.997.110.000
Valle d'Aosta             804.610.000         -           804.610.000
Provincia autonoma
 di Trento              1.490.900.000         -         1.490.900.000
Friuli-Venezia Giulia   3.184.610.000   2.975.000.000   6.159.610.000
Sicilia                 8.545.305.000  24.480.000.000  33.025.305.000
Sardegna                3.570.000.000   5.780.000.000   9.350.000.000
Provincia autonoma
 di Bolzano             1.660.390.000         -         1.660.390.000
                      _______________ _______________ _______________
        Totale . . .  127.500.000.000 170.000.000.000 297.500.000.000