Art. 2.
                       Afferenza territoriale
  1. Le strutture pubbliche prive di servizi o centri trasfusionali e
le case di cura private, accreditate e non  accreditate,  afferiscono
per   le   prestazioni  trasfusionali  alla  struttura  trasfusionale
pubblica territorialmente  competente,  individuata  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni regionali.
  2. La struttura trasfusionale pubblica competente deve garantire le
prestazioni trasfusionali nell'arco delle 24 ore.