Art. 10.
  Successivamente  all'emissione  del  prestito,  e sempre al fine di
conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento,  anche
in  considerazione  delle  variazioni  di  tasso di cambio, il Tesoro
potra' provvedere alla ristrutturazione del prestito  e  a  tal  fine
stipulare, con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o
estere,  un  accordo per effetto del quale sostituira', in tutto o in
parte, secondo gli usi internazionali che  regolano  i  contratti  di
"swap", i pagamenti in dollari a tasso fisso, corrispondenti alle due
tranches,  con  pagamenti  in  dollari  a  tasso  variabile anche con
differenti scadenze, nonche' in valute diverse da quella originaria.
  Le  somme  dovute  dal  Tesoro  alla   controparte,   per   effetto
dell'operazione  di  cui al precedente comma, saranno versate tramite
la Banca d'Italia, o le aziende di credito  eventualmente  incaricate
dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le
aziende   di   credito  incaricate,  per  le  operazioni  conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.