Art. 4.
  Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai
titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.
  Salvo  le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992,
n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992,  n.
429,  in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  non  si  applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono
esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.
  In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:
    a) dalle imposte sulle successioni;
    b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli  atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.
  Ai  fini  fiscali,  i  titoli  sono altresi' esenti dall'obbligo di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche se denunciati, essi non concorrono  alla  determinazione  delle
aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).