Art. 4. Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite. Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura. In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia: a) dalle imposte sulle successioni; b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia. Ai fini fiscali, i titoli sono altresi' esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).