Art. 5.
  I  titoli  rappresentativi  del prestito costituiscono obbligazioni
dirette, generali e non condizionate del Governo  italiano;  essi  si
pongono  e  si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi
altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.
  Il Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti  da
ipoteca,  pegno  o  altro  privilegio, ne' accordera' tali garanzie a
prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia
non venga accordata anche ai titoli emittendi.
  Qualunque portatore  dei  titoli  avra'  facolta'  di  chiedere  il
rimborso  anticipato  del  capitale  ed  il pagamento degli interessi
maturati, mediante richiesta sottoscritta  che  dovra'  pervenire  al
Ministero del tesoro nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale  o  degli  interessi  dovuti  in   relazione   al   prestito
obbligazionario, per un periodo di oltre tre giorni;
    b)  il  Governo  italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno
qualsiasi degli obblighi connessi  e  conseguenti  alla  emissione  e
gestione  dei  titoli,  salvo che tale inadempimento sia sanato entro
trenta giorni da quello  in  cui  il  Governo  italiano  abbia  avuto
notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;
    c)   il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito  estero  sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
  Ai fini del presente articolo, per debito estero  si  intende  ogni
debito  del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in
una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta
estera.